Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28874 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35487-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI

GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TITOLO VIII L. n. 219

del 1981, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCNITRA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo STUDIO LEGALE

CARNELUTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO D’ALBORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4401/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con atto di citazione notificato il 26/1/2004 la s.p.a. Anas ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario del Governo per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della L. n. 219 del 1981 innanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il rimborso della somma di Euro, 10.577.225,69, oltre accessori, corrisposta al Consorzio ED.IN.CA. in esecuzione del lodo arbitrale del 17/3/2000 a definizione di una controversia insorta per anomali e inadempimenti riferibili all’Ente concedente CIPE, relativamente alla progettazione ed esecuzione dell’asse a scorrimento veloce Centro Direzionale di Napoli – Pomigliano d’Arco, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 42;

le Amministrazioni convenute hanno resistito alla domanda, assumendo l’esclusione dell’accollo allo Stato degli oneri del contenzioso relativo alle opere infrastrutturali trasferite all’Anas;

con sentenza del 2/12/2009 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda dell’Anas con favore delle spese;

avverso la predetta sentenza hanno proposto appello in via principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario del Governo e in via incidentale l’Anas;

con sentenza del 26/10/2017 la Corte di appello di Napoli ha rigettato entrambe le impugnazioni, a spese compensate;

avverso la citata sentenza del 26/10/2017, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario straordinario del Governo con atto notificato il 26/11/2018, proponendo un unico articolato motivo;

l’intimata Anas ha resistito con controricorso notificato il 3/1/2019;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti deducono e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 42, anche in relazione alla L. n. 219 del 1981, Titolo VIII, artt. 80, 81 e 82, alla L. n. 456 del 1981, art. 5 bis, al D.M. 31 dicembre 1994, all. A, B, C, al D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 22, convertito in L. n. 341 del 1995, al D.Lgs. n. 354 del 1999, artt. 1 e 4;

secondo i ricorrenti il legislatore con il citato L. n. 144 del 1999, art. 42, con disposizione di carattere eccezionale, aveva inteso limitare l’ambito dell’accollo statale agli oneri relativi alle controversie concernenti solamente le opere acquedottistiche, gli alloggi e le relative opere di urbanizzazione, escludendone quelli derivanti dalle controversie relative alle opere infrastrutturali, già trasferite agli enti destinatari ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 22, e il D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 8, doveva essere interpretato in conformità alla legge delega, a cui non poteva aver implicitamente derogato;

la tesi così sostenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e in particolare con la sentenza n. 12381 del 17/5/2017 che merita di ricever continuità, non avendo le parti ricorrenti proposto validi argomenti per modificare l’interpretazione seguita in precedenza;

anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez.6-3, 22/02/2018, n. 4366);

anche nel caso della pronuncia citata, era stata sostenuta l’erroneità della sentenza impugnata per aver posto a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativo ad un’opera infrastrutturale trasferita in quel caso all’Amministrazione provinciale, che era subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essa inerenti e che il trasferimento allo Stato degli oneri del contenzioso non riguardasse tutti gli oneri relativi alle opere infrastrutturali, ma solo quelli relativi alle opere acquedottistiche, agli alloggi non ancora trasferiti e alle pertinenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a norma della L. n. 144 del 1999, art. 42, comma 3;

il D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995 ha previsto che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali” realizzate nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero “in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”;

è stata così instaurata una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis;

ciò indebolisce la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere e invece rafforza la rilevanza della L. n. 144 del 1999, art. 43, comma 3, norma non solo successiva al citato D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari;

il riferimento in tal modo effettuato alle “opere”, senza ulteriori specificazioni, preclude l’interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono l’asse a scorrimento veloce Centro Direzionale di Napoli – Pomigliano d’Arco, per cui è causa, o la Circonvallazione esterna di Napoli (nel caso deciso dalla sentenza 12381/2017);

appare ulteriormente significativo per corroborare la tesi l’analogo riferimento generico alle “opere” contenuto nel D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 8, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del Commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie;

l’interpretazione restrittiva propugnata da parte ricorrente fa leva anche sulla L. n. 144 del 1999, art. 42, comma 3, che demanda al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui alla L. n. 219 del 1981, titolo VIII, e in quella sede si riferisce soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione;

tuttavia, tale riferimento (che tra l’altro include anche le opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell’attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali;

il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro, 29.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA