Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28874 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12470-2017 proposto da:

GU.MO., G.I.I., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DELLA GIUIIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FISCHIONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI FERRAJOLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS)1, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/11 /2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.I.I. e Gu.Mo. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione relativo alla ripresa a tassazione della maggiore IVA dovuta in relazione all’acquisto di un immobile di lusso da parte dei due contribuenti. Secondo la CTR l’area di mq.72,24 del piano interrato, accessibile dall’interno e quella del locale autorimessa – pari a mq.36 – quest’ultimo collegato all’immobile dei proprietari, pure titolari di un posto auto all’aperto all’interno del complesso condominiale – erano state correttamente considerate ai fini del computo della superficie utile complessiva dell’immobile – composto da un piano terra e da un primo piano estesi per totali mq.189 – risultata dunque superiore ai mq.240 previsti dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Col primo motivo si deduce la violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6. La CTR avrebbe errato nel considerare ai fini della superficie utile l’estensione del locale autorimessa, esso dovendosi escludere dal computo della superficie utile complessive.

Con la seconda censura i ricorrenti deducono la violazione della medesima disposizione, lamentando l’erroneità della pronunzia impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto rilevante i locali interrati nel computo della superficie utile complessiva.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6. La CTR aveva erroneamente ritenuto di escludere la rilevanza del requisito dell’effettiva abitabilità della superficie posta al piano interrato.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso meritano un esame congiunto e vanno entrambi disattesi.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana” – Cass. n. 8422/2017 -. Ne consegue che il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 25674/2013, Cass. n. 4592/2018).

In base a tale principio questa Corte ha affermato che devono giudicarsi compresi nella superficie utile complessiva rilevante ai fini della qualificazione di un’abitazione come di lusso i vani adibiti a sala hobby ubicati nel piano interrato dell’abitazione (Cass.n.10807/12) e i vani adibiti a mansarda (Cass. n. 23591/12 e Cass. n. 26647/14), benchè di altezza minima inferiore a quella prevista dai regolamenti edilizi, nonchè i vani adibiti a deposito, ancorchè privi dei necessari rapporti aero-illuminanti – cfr. Cass. n. 15960/2015, Cass. n. 19007/2016, Cass. n. 4592/2018, Cass. n. 8422/2017, Cass. n. 13318/2016 -.

A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, includendo la superficie del piano interrato collegato dall’interno ai due piani dell’immobile, dotato di autonoma apertura di aerazione.

L’infondatezza della seconda e della terza censura determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso, ove si consideri che la sommatoria della superficie dei due piani risultante dalla sentenza impugnata – pari ad mq. 189 e di quella del piano interrato – pari a mq.74,24 – conclama l’esistenza di una superficie utile superiore a mq.240, rendendo irrilevante la questione relativa al computo del locale autorimessa. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti nella memoria in ordine alla fondatezza della censura, risultando ininfluente rispetto all’esito del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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