Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28873 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 27/12/2011), n.28873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.B. Elett. Dom.ta in Roma, via G. Ferrari, n. 2,
nello studio dell’avv. Calandri Marco, che la rappresenta e difende,
unitamente all’avv. Angelo Pozzan, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R., Elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto,
n. 36, nello studio dell’avv. Massano Mario, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del controricorso,
unitamente all’avv. Edoardo Andreotti-Loria;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 1427,
depositata in data 29 ottobre 2007;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9/12/2011 del
cons. dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l’estinzione del
giudizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 – Con sentenza n. 637 in data 20 dicembre 2006 – 26 marzo 2007 il Tribunale di Venezia pronunciava la separazione personale dei coniugi B.R. e R.B., con addebito alla moglie, la cui domanda di un contributo per il proprio mantenimento veniva rigettata.
1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello la R., contestando la fondatezza della pronuncia di addebito nei suoi confronti e dolendosi della mancata ammissione dei mezzi di prova inerenti al comportamento aggressivo tenuto dal coniuge prima del proprio allontanamento dal domicilio coniugale; chiedeva, inoltre, che la separazione venisse addebitato al B..
1.2 – La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla R., previa declaratoria di inammissibilità della domanda di addebito.
1.3 – Avverso tale decisione ha proposto ricorso la R., deducendo due motivi. Il B. si è difeso con controricorso.
Nelle more dell’odierna udienza, già disposta, veniva depositato atto contenente dichiarazione del ricorrente di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione della controparte.
In conseguenza di tale sopravvenienza, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la prima sezione civile, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011