Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28873 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11850-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2779/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA,

depositata il 12/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrata emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società (OMISSIS) spa, in fallimento, per il mancato versamento di ritenute alla fonte, dichiarate e in parte non versate in relazione all’anno 1997.

Il curatore della società fallita impugnava l’atto, deducendone l’illegittimità anche in relazione all’errato utilizzo del procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, avendo presentato dichiarazione per l’anno d’imposta 1997 in qualità di sostituto d’imposta, sicchè l’ufficio avrebbe dovuto procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso anzidetto con sentenza confermata dalla CTR Calabria. Secondo il giudice di appello l’ufficio non avrebbe potuto utilizzare il sistema dell’avviso di accertamento in assenza di omissione di dichiarazione o di presupposti per la rettifica.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi. La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia lamenta con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41. Prospetta che la procedura seguita per la ripresa di quanto dovuto dal contribuente sarebbe più garantista di quella concernente l’iscrizione a ruolo e che la CTR, basandosi su aspetti formali, non avrebbe esaminato nel merito la fondatezza della pretesa.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.. La sentenza impugnata, secondo l’Agenzia, sarebbe affetta da nullità insanabile, non avendo considerato le ragioni esposte in giudizio in ordine all’impossibilità di disporre della dichiarazione dei redditi emessa dalla società (Mod.770/98), non essendo la stessa mai giunta al suo diretto controllo per problemi correlati all’entrata in vigore del D.Lgs.n.241/1997relativo alla trasmissione in via telematica della stessa.

Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame preliminare per ragioni di ordine logico, è infondato, non ricorrendo un’ipotesi di motivazione apparente – Cass. S.U. n. 8053/2014 -.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

La CTR ha omesso di considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso alla emissione dell’avviso di accertamento parziale costituisce una procedura di maggiore garanzia per il contribuente che, in luogo della sola cartella di pagamento, deve previamente ricevere un apposito atto di accertamento del maggior reddito; pertanto, il destinatario dell’avviso non ha comunque interesse a dolersi del fatto che l’ente impositore abbia fatto precedere, alla notificazione della cartella, la spedizione di un apposito atto di accerta mento – Cass. n. 7291/2017 -.

Va ancora aggiunto che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relativa rettifica cd. formale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, secondo l’interpretazione autentica offerta dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1, non ha natura decadenziale, nè è dato ipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione della valenza precettiva “ab origine” della disposizione interpretativa – cfr. Cass. n. 8055/2013, Cass. 23506/2014, Cass. n. 27495/2016 -. Fermo in ogni caso che l’azione accertativa, notificata in data 22.1.2003, relativa a ritenute alla fonte operate, dichiarate e non versate nell’anno 1997, ha rispettato il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, applicabile in relazione al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c).

D’altra parte, se questa Corte non ha mai posto in discussione la natura di accertamento di una cartella di pagamento che contenga la rettifica dei risultati della dichiarazione del contribuente – cfr. Cass. n. 18076/2010 – nè che le garanzie offerte dallo strumento della cartella siano inferiori a quelle garantite dall’emissione di un atto di accertamento, sicchè la diretta iscrizione a ruolo è ammissibile e può evitare l’attività di verifica quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non sostituire l’accertamento per risolvere questioni che implicano verifiche e valutazioni giuridiche, la posizione espressa dalla CTR è chiaramente errata.

Ed infatti, non si ravvisa motivo alcuno per elidere la possibilità dell’ufficio di utilizzare il procedimento relativo all’avviso di accertamento per reclamare il tardivo pagamento di somme dovute all’erario, risultando questo maggiormente protettivo per i diritti della parte contribuente, anche nel caso in cui la pretesa si risolva nella richiesta di somme dovuta a titolo di ritenute d’acconto non tempestivamente versate. Tanto più giustificata dalla circostanza, pure esaminata dalla CTR ancorchè ritenuta irrilevante, che l’ufficio aveva dedotto di non avere avuto a disposizione in via telematica la dichiarazione della contribuente.

Ha dunque errato la CTR nell’annullare l’atto impugnato dal contribuente per il solo fatto che lo stesso non poteva essere emesso in assenza di una dichiarazione dei redditi omessa o rettifica della dichiarazione.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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