Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28873 del 01/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2017, (ud. 24/05/2017, dep.01/12/2017),  n. 28873

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 3 settembre 2012 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di C.A. avverso la sentenza n. 16247/2007 del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto dalla C., volto ad ottenere il risarcimento dei danni, a vario titolo, nonchè differenze retributive ed altre somme di denaro a causa dell’illegittima revoca anticipata dell’incarico di direttore dell’Istituto italiano di cultura in Mosca, di cui era sta destinataria;

che la Corte territoriale ha specificato che la C. è stata allontanata del tutto legittimamente a causa di una serie di irregolarità commesse (risultanti da relazione ispettiva) e che, quindi, dal provvedimento di revoca non potevano scaturire i danni richiesti, mentre le altre pretese erano sfornite di prova adeguata;

che avverso tale sentenza C.A. propone ricorso, illustrato da memoria, affidato a dieci motivi, al quale oppone difese con controricorso il Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi: MAE), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto con riguardo alla statuizione secondo cui il decreto di revoca dell’incarico in oggetto sarebbe un atto libero non controllabile da parte del giudice; b) omessa o insufficiente motivazione sul contenuto del suddetto decreto;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto per avere la Corte d’appello emesso la statuizione di cui al precedente motivo senza aver provocato il contraddittorio su di essa;

che con il terzo motivo si denunciano: a) erroneità dell’affermazione secondo cui la legittimità per insindacabilità del decreto di revoca travolgerebbe automaticamente la domanda di risarcimento del danno all’immagine; b) omessa o insufficiente motivazione sul punto;

che con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 195 c.p.c. per avere respinto la domanda della C. di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalla patologia psichica della ricorrente, così travisando la relazione della CTU, senza motivazione;

che con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto con riguardo al rigetto delle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall’aggressione del dipendente B.;

che con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’affermazione secondo cui il Ministero non doveva rispondere dell’aggressione alla C. da parte del dipendente B.;

che con il settimo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa alla retribuzione del mese di dicembre 2004, in cui il rapporto è proseguito; b) insufficiente motivazione sul punto;

che con l’ottavo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso del canone locatizio per il periodo di svolgimento del rapporto; b) insufficiente motivazione sul punto;

che con il nono motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso spese di rientro; b) insufficiente motivazione sul punto;

che con il decimo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riguardo al rigetto della domanda relativa al rimborso spese sanitarie all’estero; b) insufficiente motivazione sul punto;

che ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;

che, preliminarmente, deve essere chiarito che la normativa di base degli incarichi di direttore degli Istituti di cultura italiana all’estero è rappresentata dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 168 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri), il quale, in linea generale, prevede che l’Amministrazione degli Affari Esteri possa utilizzare, per l’espletamento di specifici incarichi che richiedono particolare competenza tecnica, esperti tratti dal personale dello Stato o anche persone estranee alla Pubblica Amministrazione, aggiungendo che: a) “gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante”; b) “gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli Affari Esteri”;

che, con la L. 22 dicembre 1990, n. 401, art. 14, comma 6, di riforma degli Istituti italiani di cultura all’estero, si è stabilito che la funzione di direttore di tali Istituti possa essere conferita, “in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale”, sempre con le procedure di cui al citato d.P.R. n. 18 del 1967, art. 168 (vedi, per tutte: Cass. SU 9 marzo 2005, n. 5075);

che le funzioni svolte, rispettivamente, dai direttori degli Istituti provenienti dall’Amministrazione e da quelli nominati ex art. 14, comma 6, cit. sono le medesime (Cass. 10 gennaio 2014, n. 378), ma questo non vale ad equiparare le due figure, in quanto solo i primi rientrano in pianta stabile nei ruoli organici della PA, mentre i secondi vengono individuati personalmente “per il prestigio culturale e l’elevata competenza in relazione all’organizzazione della promozione culturale”, con un incarico temporaneo che è quindi estraneo al concetto stesso di “carriera” (Cass. SU 9 marzo 2005, n. 5075);

che, come ha chiarito anche la giurisprudenza amministrativa, in linegenerale, l’utilizzazione di esperti per specifici incarichi D.P.R. n. 18 del 1967, ex art. 168 rientra nell’ambito dei poteri discrezionali inerenti alla specifica organizzazione dell’Amministrazione, la quale deve valutare la necessità di istituire e mantenere in funzione il posto di esperto in un suo determinato ufficio e, poi, accertata la necessità della sussistenza di detta esigenza, procedere alla scelta della persona ritenuta maggiormente idonea a ricoprire il relativo posto per il periodo previsto senza che in ciò possa configurarsi alcuna posizione soggettiva tutelabile dell’interessato nè di diritto soggettivo nè di interesse legittimo per poter chiedere (ed ottenere) un’ulteriore incarico sullo stesso posto precedentemente occupato, ovvero in altro presso una diversa sede (vedi per tutte: Tar Lazio – Roma, sez. 1, sent. n. 3043/2007 e Cons. Stato Sez. 4, sent. 6 luglio 2010, n. 4332; Cons. Stato Sez. 6, sent. 26 gennaio 2006, n. 221 cit.);

che si tratta di incarichi “naturalmente” a tempo determinato, sicchè la possibilità di prolungare la permanenza nell’incarico stesso può essere realizzata, non già mediante proroga dell’incarico precedentemente attribuito, bensì mediante il conferimento di un distinto, nuovo incarico e quindi il provvedimento con cui si esplicita l’impossibilità di prorogare in favore dell’interessato l’incarico di “esperto” per un ulteriore biennio non viene a configurarsi come revoca di incarico, ma come un normale provvedimento di cessazione dall’incarico alla scadenza naturale del biennio (vedi: Cons. Stato Sez. 6, sent. 26 gennaio 2006, n. 221 cit.);

che l’attuale ricorrente è stata nominata direttore dell’Istituto italiano di cultura in Mosca ai sensi della L. n. 401 del 1990, art. 14, comma 6, quindi come non appartenente all’Amministrazione, per un biennio a decorrere dal 18 settembre 2003, data di assunzione delle funzioni, ma con decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 5890 del 2004 l’incarico conferitole è stato prematuramente revocato, con decorrenza dal 26 dicembre 2004;

che è pacifico che – come si legge nel suddetto d.m., riprodotto nel corpo del ricorso – nel periodo in cui la C. ha svolto le suddette funzioni si è venuta a creare “un’oggettiva incompatibilità del Direttore con il personale e con l’ambiente”, tale da non consentire “una gestione serena e proficua” dell’attività propria dell’Istituto di cultura, cui ha dato ampio risalto anche la stampa italiana, con possibili ricadute di immagine e nei rapporti tra il nostro Stato e la Federazione russa;

che è jus receptum che nel lavoro pubblico privatizzato – in cui va inserito il rapporto di cui si tratta, in quanto intercorrente tra il MAE e una persona di “chiara fama” esterna all’Amministrazione, diversamente dall’ipotesi in cui il medesimo incarico sia affidato a personale appartenente alla carriera diplomatica (Cass. SU 9 marzo 2005, n. 5075 cit.) – gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo gli stessi parametri;

che questo vale anche per il presente atto di revoca anticipata dall’incarico, che pur essendo un atto ampiamente discrezionale – ma non arbitrario – tuttavia deve pur sempre risultare conforme all’art. 97 Cost. e quindi ai criteri generali di correttezza e buona fede, coi quali viene data attuazione ai principi di cui al suddetto art. 97 Cost. nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato (vedi, per tutte: Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972);

che tale conformità non può essere messa in dubbio ove si consideri che: a) in base al cit. D.P.R. n. 18 del 1967, art. 168 in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro per gli affari esteri, “gli incarichi sono revocabili”; b) il D.M. di revoca è stato adottato con ampia motivazione e nel rispetto del diritto di difesa della destinataria, che ha potuto presentare anche osservazioni scritte, tramite il proprio legale;

che, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non ha affermato che il decreto di revoca in oggetto sia un atto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede giurisdizionale, ma si è limitata ad osservare che, nella specie, tale provvedimento deve considerarsi pienamente legittimo, ricorrendo i presupposti per la sua emanazione, che la Corte territoriale ha dato per impliciti in quanto, fin dall’inizio della controversia, la C. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della revoca anticipata in oggetto (vedi ricorso introduttivo riprodotto nel presente ricorso), presupponendone l’illegittimità;

che la suddetta osservazione porta alla infondatezza del primo motivo di ricorso;

che il secondo motivo risulta inammissibile, essendo basato sul presupposto come si è detto erroneo dell’avvenuta affermazione da parte della Corte d’appello dell’assoluta insindacabilità del decreto di revoca cit.;

che a ciò la ricorrente aggiunge che tale affermazione sarebbe stata fatta “a sorpresa”, ma si omette di fornire al contempo a questa Corte elementi sicuri per consentirle di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico potendosi solo così ritenere rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, che comporta l’assolvimento del duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

che, con riguardo ai successivi motivi, deve essere ricordato che un risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale della PA presuppone sempre l’accertamento della colpa dell’Amministrazione asseritamente danneggiante, salvo il diverso regime probatorio previsto in relazione a ciascuno dei suddetti tipi di responsabilità civile (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 5124; Cons. Stato, Sez. 6, 21 maggio 2009, n.3144; Cass. 14 aprile 2008, n. 9817; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23170; Cass. 23 marzo 2016, n. 5781);

che, nel caso di specie, non viene in considerazione l’accertamento della colpa della PA perchè l’affermata legittimità del provvedimento di revoca – non per la sua insindacabilità, come ritiene la ricorrente, ma per le suindicate ragioni – comporta di per sè che non sia configurabile alcuna domanda risarcitoria proposta come causata da tale atto e quindi fondata sul presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, risultato non sussistente;

che, pertanto, appaiono del tutto conformi a tali principi – oltre che sorretti da congrua e logica motivazione – le statuizioni della Corte territoriale di rigetto delle domande di risarcimento del danno all’immagine, dei danni patrimoniali e non derivanti dalla patologia psichica della ricorrente, con l’ulteriore precisazione che l’ipotizzato travisamento della relazione del CTU a tale ultimo riguardo (di cui al quarto motivo) non risulta formulato con l’allegazione di avere ritualmente rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo” e con la trascrizione nel ricorso, per autosufficienza, almeno dei passaggi salienti e non condivisi della relazione riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza e di evitare che la censura si risolva nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 4 maggio 2009, n. 10222);

che, quindi, il terzo e il quarto motivo vanno respinti, nei limiti in cui sono ammissibili;

che va, infatti, sottolineato che, per questi due motivi così come per tutti gli altri dal quinto al decimo, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di diritto contenuto nell’intestazione di tutti i motivi, le censure formulate nella loro totalità si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, anzichè sotto il profilo della scorrettezza giuridica e della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, unici vizi denunciabili in questa sede in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie, “ratione temporis”, antecedente la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata deposita il 3 settembre 2012 e quindi prima dell’11 settembre 2012);

che al riguardo va ricordato che, in base alla suindicata disposizione, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718);

che, infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. – apprezzabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella anzidetta versione, nei limiti del vizio di motivazione come ivi configurato – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112);

che nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione;

che ciò si riscontra sia in linea generale sia, in particolare, con riguardo ai punti specificamente contestati, in quanto: a) le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall’aggressione del dipendente B. risultano essere state respinte per difetto di prova sull’avvenuta aggressione e comunque per assenza di idonee allegazioni in merito alla addebitabilità dell’aggressione al MAE e non perchè non fosse in astratto configurabile una eventuale responsabilità del Ministero, come si sostiene in ricorso (motivi quinto e sesto); b) le statuizioni di rigetto delle domande relative alla retribuzione del mese di dicembre 2004, in cui il rapporto è proseguito (settimo motivo), al rimborso del canone locatizio per il periodo di svolgimento del rapporto (ottavo motivo), al rimborso spese di rientro (nono motivo), al rimborso spese sanitarie all’estero (decimo motivo), sono congruamente motivate con specifico riferimento alla mancanza di prove idonee a dimostrare la debenza delle relative pretese economiche e il rispetto, da parte dell’interessata, dei termini e delle procedure previsti al riguardo, risultanti dall’ampia documentazione allegata dal MAE;

che quest’ultima notazione esclude che la Corte d’appello abbia male interpretato il combinato disposto della L. n. 401 del 1990, art. 14, comma 6, e D.P.R. n. 18 del 1967, art. 168 – come ipotizza la ricorrente – in quanto la relativa decisione risulta ancorata ad una valutazione del materiale probatorio che – in questa sede e in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ratione temporis applicabile nella specie – è suscettibile di controllo solo con riguardo alla correttezza giuridica e alla coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, elementi che sono senz’altro presenti;

che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto;

che, quanto all’istanza del MAE ex art. 89 c.p.c., va osservato che le espressioni asseritamente offensive e sconvenienti riportate alle pagine 7 e 8 del controricorso sono contenute nell’atto di appello mentre quelle indicate a p. 10 dello stesso controricorso sono riportate nella parte iniziale del presente ricorso (vedi p. 2) nella quale si riporta il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio;

che, pertanto, la suddetta istanza non può trovare ingresso in questa sede – e certamente non può determinare il prefigurato intervento correttivo della motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. – perchè per costante e condiviso indirizzo di questa Corte: a) l’apprezzamento del carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti nonchè l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime integrano l’esercizio di un potere valutativo discrezionale del giudice del merito volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, il cui esercizio d’ufficio presenta carattere ordinatorio e non decisorio, sottraendosi all’obbligo di motivazione e non essendo sindacabile in sede di legittimità; b) in questa situazione all’eventuale istanza di parte volta alla cancellazione va attribuito carattere di mera sollecitazione dell’esercizio del suddetto potere officioso, sicchè non possono formare oggetto di impugnazione (neppure in sede di legittimità) nè l’omesso esame di tale istanza nè il provvedimento che non l’abbia accolta (vedi, per tutte: Cass. 28 aprile 2017, n. 10517; Cass. 14 luglio 2015, n. 14659; Cass. 12 febbraio 2009, n. 3487; Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018; Cass. 29 marzo 2007, n. 7731; Cass. 7 luglio 2004, n. 12479; Cass. 19 novembre 2003, n. 17547);

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il nella adunanza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017

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