Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28872 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

avv. V.M., cf. (OMISSIS) in giudizio

personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con studio in Roma, Via

Bari n. 13;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA “STELLA NOSTRA” s.r.l. cf. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra C.

M., rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per

atto del notaio Siri di Roma in data 15 gennaio 2004, rep. 322678,

racc. 2869, dall’avv. Alberto Romano ed elett.te dom.ta presso lo

studio del medesimo in Roma, Via Crescenzio n. 82;

– controricorrente –

e contro

C.C., CF. (OMISSIS), quale erede del dott.

C.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Umberto Alfieri ed elett.te

dom.ta nello studio del medesimo in Roma, Corso Trieste n. 63;

– controricorrente –

e contro

L.B.L., L.B.A., L.B.N., P.

V., M.A. quale erede di M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 717/05

depositata il 13 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il ricorrente avv. V.M.;

udito per la controricorrente CREMONA l’avv. Umberto ALFIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

controricorso della cooperativa Stella Nostra, la manifesta

infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, respingendo il gravame dell’avv. V. M., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva accolto la domanda, proposta dalla Cooperativa Edilizia Stella Nostra s.r.l., di cessazione della locazione di una unità immobiliare stipulata con l’avv. V., con condanna di quest’ultimo al rilascio, e aveva dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti della cooperativa e dei suoi amministratori sigg. L.B.G. (e, a seguito del decesso di questi, degli eredi sigg. L.B.L., A. e N. e P.V.), C.L. e M.L..

La Corte ha in particolare:

– respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’a.g.o. in favore della Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica, trattandosi di ordinaria controversia locatizia;

– respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità sulla inessenzialità di tale forma e osservando che comunque non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare il merito della controversia;

– respinto la censura di omissione, da parte del giudice istruttore, dell’espletamento della già ammessa attività istruttoria, sul rilievo del potere del medesimo giudice di revoca anche implicita delle proprie ordinanze;

– respinto, infine, alcune domande riconvenzionali e dichiarato inammissibili le altre.

L’avv. V. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi la cooperativa e la sig.ra C.C., erede di C.L.. Il ricorrente e la cooperativa hanno anche presentato memorie. Tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso della cooperativa Stella Nostra sollevata dal ricorrente nella memoria. La cooperativa, infatti, è rappresentata – come riportato nell’epigrafe della presenta sentenza – da avvocato munito di procura generale e non speciale rilasciata prima dell’emissione della sentenza impugnata. Va anche aggiunto che neppure è rituale la costituzione di un altro difensore – l’avv. Giuseppe Agosta – con la memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nella quale si fa riferimento a una “procura speciale per scrittura autenticata” che però non è dato rinvenire in atti.

2. – Va invece respinta l’eccezione, pure sollevata del ricorrente nella memoria, di inammissibilità del controricorso della sig.ra C..

Non ha fondamento, infatti, la deduzione di genericità della procura, che, essendo redatta a margine del controricorso per la difesa “nel presente giudizio”, è invece sufficientemente specifica.

Nè ha fondamento la deduzione di genericità del controricorso stesso, in particolare quanto ai motivi, che sono invece adeguati a contrastare i motivi di ricorso.

3. – Inammissibili sono, invece, i motivi del ricorso per difetto di specificità delle censure. Il ricorrente, invero, omette di puntualizzare le singole statuizioni della sentenza oggetto di critica e le precise ragioni della critica stessa inquadrabili nei tipi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, spesso violando anche il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione con rinvii agli atti del giudizio di merito.

4. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali nei confronti della controricorrente sig.ra C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente C.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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