Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28872 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33489-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

3P SERVICE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANFREDI 8, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ANTONINO MALATESTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7962/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSITPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 19/4/2018 il Tribunale di Roma ha accolto l’appello principale proposto da 3P Service s.r.l. e ha rigettato l’appello incidentale proposto da Roma Capitale, ha annullato la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma del 13/1/2015, rigettando l’opposizione proposta da Roma Capitale avverso il decreto ingiuntivo che le aveva intimato il pagamento in favore di 3P Service della somma di Euro 602,87, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 a titolo di compenso per custodia di veicoli, e gravando Roma Capitale delle spese dei due gradi di giudizio;

il Giudice di pace con la sentenza così riformata aveva accolto l’opposizione dispiegata da Roma Capitale avverso il decreto ingiuntivo del 26/2/2013 perchè ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70, il trasferimento di un diritto di credito vantato verso la Pubblica Amministrazione – nel caso maturato in favore della s.r.l. Soccorso Medori e da questa trasferito alla s.r.l. 3P Service – richiedeva non solo la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma anche l’accettazione dell’Amministrazione debitrice ceduta, nel caso insussistente o non provata;

avverso la citata sentenza del 19/4/2018 ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale con atto notificato il 16/11/2018, svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso 3P Service s.r.l. con atto notificato il 3/12/2018, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.;

la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia rilevato ed applicato il giudicato esterno con riferimento all’eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa aveva proposto, indicando come soggetto passivamente legittimato il Prefetto ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 11 e 12 e della L. 23 novembre 1981, n. 689, art. 18, non tenendo conto di alcune sentenze del Giudice di pace, passate in giudicato e di una sentenza della Corte di appello di Roma;

in particolare, la ricorrente invoca il principio, a suo modo di vedere ingiustamente disatteso, secondo il quale se due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (giurisprudenza costante; ex multis: Sez. 1, n. 27304 del 26/10/2018, Rv. 651467 – 01);

la censura così proposta, per un verso, appare inammissibile per il difetto di specificità ed autosufficienza, laddove invoca l’efficacia di giudicato di pronunce giurisdizionali citate solo genericamente e non trascritte e neppur sintetizzate (le sentenze n. 26737, 2638 e 43965/2013 del Giudice di Pace di Roma e la sentenza n. 4391 del 2016 della Corte di appello di Roma), non essendo certo sufficiente il mero richiamo alla produzione di tali documenti contenuti nel fascicolo di parte di secondo grado;

infatti il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5, n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01; Sez. 5, n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996 – 01; Sez. 5, n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277 – 01; Sez. 1, n. 5478 del 07/03/2018, Rv. 647747 -01; Sez. 5, n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01);

per altro verso, almeno a quanto è dato comprendere per il lamentato vizio di autosufficienza, la censura è manifestamente infondata perchè la ricorrente si riferisce a pronunce relative a diversi rapporti giuridici negoziali di custodia di veicolo (Sez. 6 – 2, n. 11600 del 14/5/2018);

con la citata pronuncia – tra l’altro resa inter partes – questa Corte dopo aver ricordato il consolidato principio secondo il quale qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto una opposizione avverso un decreto di pagamento per l’attività di custodia di veicoli affermando che ogni affidamento in custodia dava luogo ad un rapporto giuridico autonomo, di talchè difettava il presupposto di operatività del giudicato esterno (Sez. 6 – 2, n. 11600 del 14/05/2018, Rv. 648531 – 01);

il motivo attiene alla violazione del giudicato e non deduce violazione di legge in punto legittimazione passiva, sicchè è superfluo osservare che la decisione impugnata è conforme a un solido indirizzo ermeneutico di questa Corte (Sez. U, n. 564 del 14/01/2009, Rv. 606048 – 01; Sez. 2, n. 15515 del 13/06/2018, Rv. 649177 – 01; Sez. 1, n. 9394 del 08/05/2015, Rv. 635179 -01; Sez. 6 – 2, n. 6067 del 26/03/2015, Rv. 634883 – 01; Sez. 2, n. 15515 del 13/06/2018, Rv. 649177 – 01);

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla proposta eccezione di improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda di ingiunzione per l’illegittimo frazionamento del credito, per aver la s.r.l. 3P Service agito giudizialmente per il recupero del credito acquistato da Soccorso Medori s.r.l. senza proporre una unica domanda giudiziale per tutti i crediti asseritamente dovuti da Roma Capitale ma proponendo molteplici domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione del suo unico credito, corrispondente al singolo contratto di custodia;

anche il secondo motivo incorre evidentemente nelle obiezioni sopra esposte con riferimento al primo motivo, sia in punto difetto di specificità ed autosufficienza (per la mancata trascrizione o almeno per la mancata sintesi del contenuto delle sentenze opposte quale giudicato esterno), sia in punto difetto di unicità del rapporto giuridico, persuasivamente evidenziata dalla ordinanza n. 11600/2018 di questa Corte, resa inter partes;

nessun giudicato esterno poteva quindi essere validamente opposto sulla base di sentenze afferenti a diversi rapporti contrattuali intercorsi fra le stesse parti;

di più, la censura appare intrinsecamente contraddittoria, laddove nella sua esposizione la ricorrente, nel tentativo di configurare un unico credito derivante dalla cessione disposta da Soccorso Medori in favore di 3P Service, si lascia sfuggire espressioni che tradiscono la realtà giuridica effettiva, allorchè si riferisce “alla somma di tuffi i crediti asseritamente dovuti” ovvero “al singolo contratto di custodia” (pag. 18, 3^ capoverso);

è infatti evidente che con l’unico contratto di cessione Soccorso Medori ha ceduto a 3P Service una pluralità di crediti attinenti a diversi negozi e rapporti giuridici, separatamente azionabili del tutto legittimamente; il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese debbono seguire la soccombenza liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di 2.100,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 159’0 rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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