Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28872 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31947-2018 proposto da:

M.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO VICHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dai Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto n. 10806/2018, emesso dal Tribunale di Ancona, depositato il 2 ottobre 2013, non il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione da tali misure, e ritenendo non credibile la narrazione dei fatti operata dall’istante, senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio.

Ritenuto che:

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 05/02/2019, o. 3340), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – ossia il rischio fondato sulle presunte percosse ricevute dai membri del partito politico opposto a quello nel quale militava il richiedente -, non è credibile, avendo il medesimo allegato un fatto episodico ed occasionale, senza essere stato in grado neppure di circostanziarlo (con l’indicazione dei nomi dei partecipanti all’aggressione, della data e del luogo ove essa sarebbe avvenuta), e rendendo sul punto dichiarazioni incoerenti e contraddittorie;

tale rilievo, operato dai giudice di merito, esclude in radice la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), avendo, peraltro, il Tribunale altresì accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali (EASO) – che nella zona di provenienza dell’immigrato non vi sono situazioni di violenza, anche nei confronti degli oppositori politici, e che “nello Stato di provenienza sono presenti istituzioni che, in caso di concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo”.

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda;

di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti calla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha accettato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, ha allegata genericamente lo sussistenza di una situazione di violenza generalizzata del Paese e, ciò nondimeno, il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali aggiornate citate nella motivazione del decreto (EASO), che la zona del Bangladesh di provenienza dell’immigrato è immune da situazione di violenza indiscriminata;

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (Cassa 04/04/2017, n. 8758).

Rilevato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, laddove applicabile al caso concreto, il Tribunale ha accertato – con ampia e dettagliata motivazione, – che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità, anche tenuto conto della scarse attendibilità delle sue dichiarazioni e della mancanza di una situazione di palese e diffusa violazione dei diritti umani nella regione di provenienza, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire – peraltro mediante allegazioni del tutto generiche ed astratte – tale valutazione, con l’allegazione di circostanze di merito inammissibili in questa sede.

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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