Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28871 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 941-2009 proposto da:

IMMOBILIARE ANGELINI S.R.L., FINANZIARIA S. MARCO S.R.L., EDILINOVA

S.R.L., MAGIR S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, A.M., A.E., F.C.,

R.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

AMMIRAGLI 119, presso l’avvocato FASSARI OSVALDO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TRINCO STEFANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

METALSISTEM GROUP SPA (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 20, presso l’avvocato RIZZO CARLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIOCCHETTI GIUSEPPE, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

CD COMPANY S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 31/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato RENZO TOSTI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità della

procura; in subordine per l’inammissibilità ex artt. 366 e 366 bis,

nonchè inammissibilità della richiesta di correzione della

motivazione della sentenza e condanna aggravata alle spese ex art.

385, comma 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2 febbraio 2003 l’Immobiliare Angelini s.r.l., Società Edilnova s.r.l., Finanziaria San Marco s.r.l., F. C., R.R., A.E. e A.M., premettendo che con atto dell’aprile 2001 avevano ceduto alla società Metalsistem Group s.p.a. le quote di partecipazione nella società CD Company impegnandosi a rilasciare alla cessionaria assegni bancari dell’importo di L. 500.000.000 a garanzia dell’obbligo di rimborsare alla stessa l’eventuale eccedenza di sopravvenienza passive ,emerse dopo l’acquisto delle quote rispetto al plafond concordato in L. 1.900.00, e riferendo d’aver ricevuto nel gennaio 2003, dopo lo scambio di corrispondenza in ordine all’emersione di sopravvenienze passive in misura superiore a quella prevista, notizia della prossima negoziazione degli assegni, chiesero al Tribunale di Rovereto di disporre il sequestro giudiziario ante causam dei titoli bancari. Dedussero, a fondamento sia che erano infondate le asserzioni di Metalsistem Group circa l’importo delle sopravvenienze passive maturate a quella data, sia che non era stata rispettata dalla predetta cessionaria la procedura concordata in merito all’escussione della garanzia. Con decreto del 5 febbraio 2003 il giudice designato autorizzò il sequestro inaudita altera parte e quindi ne dispose la conferma con ordinanza del 28 aprile 2003 valutando con conforme a buona fede il comportamento di Metalsistem Group e rilevando che dalla c.t.u. espletata nel contraddittorio della Metalsistem era emersa un’esigua eccedenza delle sopravvenienze passive rispetto al limite convenuto. Il giudizio di merito, introdotto ritualmente dai ricorrenti, disposta ed espletata ulteriore indagine tecnica, si concluse con sentenza n. 341/2007 con cui il Tribunale di Rovereto dispose il rigetto della domanda e la revoca della misura cautelare, essendo risultato infondato il diritto invocato a suo sostegno. L’indagine tecnica aveva infatti accertato l’ammontare delle sopravvenienze passive nell’importo in Euro pari a L. 4.080.850.000, superiore perciò al limite concordato. La decisione venne impugnata con atto 25 ottobre 2007 dagli originari ricorrenti innanzi alla Corte d’appello di Trento che con sentenza n. 204 depositata il 31 luglio 2008 ne ha disposto la conferma. Avverso questa decisione l’Immobiliare Angelini s.r.l.r Società Edilnova s.r.l., Finanziaria San Marco s.r.l., F.C., R. R., A.E. e A.M. hanno infine proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi resistiti dall’ intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalle società Immobiliare Angelini, Edilnova s.r.l, Finanziaria San Marco s.r.l. e Magir s.r.l., secondo quanto fondatamente eccepito dalla resistente Metalsistem Group, che ha dedotto la nullità della procura apposta a margine del ricorso dal momento che, priva d’indicazione del nome dei rispettivi rappresentanti legali che hanno sottoscritto l’atto, è seguita da certificazione dell’autografia priva a sua volta di ogni riferimento all’identità dei sottoscrittori, che non risulta indicata neppure nel corpo dello stesso ricorso. Rileva il collegio che effettivamente nè l’intestazione del ricorso principale nè la procura speciale apposta a margine recano l’indicazione dei nominativi della persone che hanno conferito il mandato al difensore autorizzato a proporre il ricorso stesso. In tale evenienza è jus receptum che la procura non può considerarsi valida, dal momento che non risulta integrata dall’intestazione del ricorso contenente indicazione sia delle generalità sia della qualifica della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica (cfr. Cass., S.U., n. 276/1999; Cass. n. 8838/2000; Cass. n. 900/2003; Cass. n. 7173/2004; Cass. n. 14190/2011) e la sottoscrizione illeggibile apposta in calce non consente d’identificare la persona che ha agito in giudizio in veste di legale rappresentante dell’ente. L’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi, rendendo invalida la procura, determina l’inammissibilità del ricorso.

Con riferimento al ricorso di F.C., R.R., A.E. e A.M. va invece respinta l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. L’esposizione sommaria dei fatti di causa emerge con sufficiente chiarezza dal contesto del ricorso, che illustra tutti gli elementi indispensabili per la cognizione della vicenda sostanziale e narra con adeguata ricostruzione chiarezza quella processuale. Venendo al merito del ricorso dei menzionati F.C., R.R., A.E. e A.M.:

Col 1^ motivo si deduce carenza di motivazione in ordine all’inosservanza delle pattuizioni contrattuali e violazione di legge in relazione agli accordi intercorsi. Il vizio denunciato riguarderebbe l’omessa verifica, pur fatta segno di specifico motivo d’appello, della illegittimità della condotta di Metalsistem nell’escussione della garanzia. Il conclusivo quesito di diritto chiese se applicando il disposto dell’art. 1453 c.c., l’anzidetta società, avendo disatteso l’accordo, potesse incassare i titoli emessi a garanzia. La resistente deduce l’infondatezza e comunque l’inammissibilità della censura.

Va osservato che la circostanza in relazione alla quale i ricorrenti ascrivono il deficit di motivazione al giudice d’appello, che non avrebbe esaminato la censura mossa con l’atto d’appello in ordine al contegno inadempiente di controparte, secondo quanto emerge dal testo della decisione è stata di contro fatta oggetto di specifica verifica e quindi apprezzata nel merito. La Corte territoriale ha infatti respinto la censura attinente alla mancata segnalazione delle sopravvenienze da parte di Metalsistem, logicamente riferita alla questione controversa, avendo rilevato che tale segnalazione risaliva ad un anno prima l’escussione della garanzia, e tale decisivo passaggio argomentativo non è stato fatto segno di critica in questa sede da parte dei ricorrenti, che hanno piuttosto mostrato d’ignorarlo. Il motivo comunque si conclude non già con illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si sia concretizzata in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, ma con la formulazione di un quesito di diritto che invoca l’affermazione del principio di diritto che dovrebbe enunciare la regula juris che dovrebbe risolvere in diritto la questione prospettata. Il quesito, incoerente rispetto alla prospettata lacuna motivazionale e non pertinente alla censura coltivata in questo segno, è in ragione di tanto inammissibile. Ed il motivo, alla luce di tale rilievo, deve a sua volta essere dichiarato inammissibile.

Col 2^ motivo viene denunciato ancora vizio d’omessa motivazione in ordine all’eccepita estraneità dei soggetti emittenti gli assegni.

La Corte del merito si sarebbe limitata ad evidenziare che le società Edilnova e Immobiliare Angelini si sono rese garanti delle obbligazioni assunte dalle parti cedenti, benchè non avessero sottoscritto l’atto di cessione. La garanzia deve essere espressa e l’assegno che non può assolvere alla sua tipica funzione solutoria, come nel caso di specie (in quanto nullo perchè postdatato, vale come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.. Se emesso a garanzia dell’adempimento tra emittente e prenditore è radicalmente nullo. Il quesito di diritto chiede se la disposizione dell’art. 1988 c.c. possa considerarsi norma che prevede responsabilità contrattuale anche in assenza del presupposti di legge. La resistente deduce l’inammissibilità della censura che sarebbe incomprensibile così come lo era l’identica censura sottoposta all’esame del giudice d’appello.

Il motivo deve condividere la sorte di quello precedente. Formulato peraltro in maniera confusa ed ermetica, si conclude con un quesito di diritto del tutto eccentrico rispetto al vizio denunciato.

Col 3^ motivo viene denunciato ancora una volta il vizio di carenza e/o illogicità della motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine al calcolo delle sopravvenienze passive che, correttamente identificate e quindi sommate, non avrebbero superato nel loro ammontare il plafond concordato. Il conclusivo quesito di diritto chiede se “la disposizione degli artt. 1362 e 1453 c.c. possa considerarsi norma che prevede la comune responsabilità per inadempimento per cui applicandosi alla fattispecie in cui una parte disattende o altera gli accordi intercorsi preveda nel caso specifica l’impossibilità ad eseguire la prestazione”. La resistente ne chiede il rigetto, rilevando che la denuncia ripropone in questa sede questione già sottoposta al giudice d’appello e da questo esaminata e correttamente risolta.

Così come si è rilevato con riguardo ai mezzi d’impugnazione già esaminati, il motivo critica il tessuto motivazionale della decisione impugnata coltivando la censura in questa chiave e rilevandone il vizio in ordine all’interpretazione del concetto di sopravvenienze ed al computo delle singole voci considerate, mirando ad una rivisitazione dei dati riferiti che in questa sede di legittimità è preclusa. Si conclude infine con un quesito di diritto, peraltro di oscura intelligibilità, che atterrebbe in astratto alla violazione di norma sostanziale, e non è pertanto assolutamente congruente rispetto al tenore della censura esposta.

L’ultimo motivo deduce infine violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle istanze istruttorie di parte appellante ed “impugna le ordinanze di rigetto delle cennate istanze anche di rinnovazione di c.t.u. e prova orale per le quali si insiste e pertanto ammissibili di cui la Corte ha omesso ogni rilevo e motivazione”.

Per nulla argomentato, nonchè generico nella sua stessa enunciazione, astratta e priva di ogni collegamento ai contenuti della vicenda processuale cui dovrebbe riferirsi, il motivo non illustra il quesito di diritto, nè tanto meno la sintesi conclusiva secondo quanto prescritto dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c.. Di qui la sua inammissibilità.

Analoga declaratoria d’inammissibilità va pronunciata con riguardo alla richiesta della resistente di correzione della decisione impugnata in ordine all’esatta quantificazione delle sopravvenienze passive. La Corte di Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 se il dispositivo è conforme a diritto solo per sostituire la motivazione in diritto ed in questa limitata chiave, giammai con riferimento al merito, non potendo compiere indagini o valutazioni di fatto – per tutte Cass. n. 5954/2005. L’intervento correttivo di questa Corte è evidentemente sollecitato dalla resistente al fine di modificare nel merito le risultanze dell’accertamento compiuto in sede istruttoria, asseritamente errate, e per le ragioni esposte non più trovare ingresso in questa sede.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le precisazioni indicate, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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