Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28871 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33464-2018 proposto da:

ITALSTUDI SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’OROLOGIO 7, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MARCONE che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA AUCIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2469/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 18/4/2018 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. del lodo del 6/12/2013 proposta dal Comune di Guidona Montecelio nei confronti della Italstudi s.r.l., ne ha dichiarato la nullità parziale limitatamente alla statuizione di condanna del Comune nei confronti di Italstudi, respingendo l’impugnazione incidentale di Italstudi e ponendo a carico di quest’ultima le spese di arbitrato e di lite;

l’arbitrato era stato promosso da Italstudi, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione di servizi integrati per la realizzazione del nuovo cimitero comunale di Guidonia Montecelio del 21/7/2000 e il risarcimento dei danni per inadempimento colpevole del Comune;

avverso la citata sentenza del 18/4/2018 ha proposto ricorso per cassazione Italstudi s.r.l. con atto notificato il 16/11/2018, svolgendo quattro motivi, di cui uno subordinato, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Guidonia Montecelio con atto notificato il 29/12/2018, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

i primi tre motivi, svolti in principalità, attengono tutti alla eccepita tardività dell’impugnazione del lodo da parte del Comune, seppur con censure separatamente articolate;

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 15 bis (oggi D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 209, comma 14) e falsa applicazione dell’art. 828 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 53 del 2010, art. 5, comma 1, lett. m), error in procedendo con riferimento alla eccezione di tardività dell’impugnazione da parte del Comune;

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo con riferimento alla eccezione di tardività dell’impugnazione da parte del Comune;

con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza ancora con riferimento alla eccezione di tardività dell’impugnazione da parte del Comune;

con il quarto motivo subordinato, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dei canoni ermeneutici;

con il quinto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta omessa o apparente motivazione della sentenza con riferimento all’impugnazione incidentale condizionata di Italstudi e violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12 e dell’art. 112 c.p.c.;

ritenuto che:

il lodo è stato emesso in data 6/12/2013 e depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici in data 10/12/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241;

il Comune di Guidonia ha impugnato il lodo con atto di citazione notificato il 19/12/2015;

Italstudi ha eccepito la tardività dell’impugnazione in quanto proposta oltre il termine di giorni 180 previsto dal D.Lgs. n. 241 del 2006, art. 241, comma 15 bis, oggi D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 209, comma 14, con la comparsa di risposta recante impugnazione incidentale del 29/4/2015 ed ancora con le note conclusive depositate il 27/3/2018;

la Corte di appello di Roma ha totalmente ignorato l’eccezione e comunque non ha rilevato alcunchè circa la tempestività dell’impugnazione, implicitamente rigettata con l’esame nel merito;

non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01);

infatti la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifiche argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione (nella specie, di inammissibilità dell’impugnazione del lodo) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 1, n. 17956 del 11/09/2015, Rv. 636771 – 01);

la doglianza di violazione di legge in punto inammissibilità dell’impugnazione del lodo per tardività, formulata con il primo motivo, appare peraltro manifestamente fondata;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 15 bis, inserito dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 5, dispone “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitralo”;

la disciplina transitoria era contenuta nel D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 15, comma 6, che prevedeva che la disciplina introdotta dagli artt. 4 e 5 (quest’ultimo introduttivo del predetto D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis) si applicasse ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all’entrata in vigore del decreto 53/2010, nonchè ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali;

il contratto inter partes risaliva al 21/7/2000 e quindi in forza della citata norma transitoria i termini di impugnazione previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, non avrebbero trovato applicazione;

il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 7 (pubblicato sulla G.U. 26/03/2010 n. 71), convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (pubblicata sulla G.U. 25/05/2010 n. 120) ha abrogato il comma 6 del D.Lgs. n. 53 del 2010, art. 15 (pubblicato sulla G.U. 12/04/2010 n. 84);

la predetta abrogazione della disciplina transitoria ad hoc avrebbe avuto l’effetto di rendere immediatamente applicabile all’impugnazione dei lodi pronunciati successivamente all’eliminazione della disciplina transitoria i termini previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis;

tuttavia il D.L. n. 40 del 2010, art. 4, comma 7, modificato dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 1, in sede di conversione, al settimo periodo ha introdotto una diversa disciplina transitoria, disponendo “La disciplina introdotta dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, artt. 4 e 3, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il citato D.Lgs., art. 15, comma 6 è abrogato”;

di conseguenza i ridotti termini di impugnazione previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, modificato dal D.Lgs. n. 53 del 2010, art. 5, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati da collegi arbitrali già costituiti anteriormente;

sostanzialmente, cioè, il discrimina per l’applicazione dei termini ridotti è stato spostato alla data di costituzione dei collegi arbitrali rispetto a quella di pubblicazione dei bandi, avvisi di gara e inviti e aggiudicazione dei contratti; i termini del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 15 bis, si applicano quindi all’impugnazione del lodo per cui è causa, introdotto con atto notificato in data 3/6/2011 e per il quale il collegio arbitrale si era costituito solo il 3/9/2012;

nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito alla L. n. 73 del 2010, art. 1, comma 2, ininfluente ai fini della fattispecie, secondo il quale “restano validi egli atti e i provvedimenti adottati e sono ulti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 3, nochè art. 5”;

in questo senso si è pronunciata questa Corte (Sez. 1, n. 4719 del 28/02/2018), affermando che la disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 5, comma 1, lett. m), (con riferimento ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto, nonchè ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali) era stata peraltro quasi contestualmente abrogata dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 7, ultimo periodo, nel testo risultante dalla conversione, con modificazioni, recata dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, in vigore dal 26/5/2010, con la conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, artt. 4 e 5 ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

il primo motivo di ricorso merita quindi accoglimento, con l’assorbimento degli altri due motivi svolti in via principale (secondo e terzo) e dei due motivi svolti in via subordinata (quarto e quinto);

la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, poichè la causa (impugnazione del lodo ex artt. 828 e 829 c.p.c.) non poteva essere proposta, essendo spirato il termine di legge per impugnare il lodo;

le spese debbono seguire la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta e condanna il controricorrente Comune di Guidonia Montecelio al pagamento delle spese in favore della ricorrente Italstudi s.r.l., liquidate quanto al giudizio di primo grado nella somma di Euro 15.000,00 per compensi, Euro 1.000,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e quanto al giudizio di cassazione nella somma di Euro 25.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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