Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28870 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4432/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1268/10/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, Sezione staccata di LIVORNO, depositata il

29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti di C.G., socio della P.C. & C. s.n.c., per il maggior reddito di partecipazione nella predetta società con riferimento all’anno d’imposta 2006, la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inapplicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento in quanto “la denuncia-querela (era) stata presentata dallo stesso ricorrente alla Guardia di Finanza di Piombino che poi, sulla base di autonomi accertamenti (aveva) portato alla comunicazione di notizia di reato per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2”.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la ricorrente, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, vigenti ratione temporis, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24, 25 e 26, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, lamenta che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità nel caso di specie del raddoppio dei termini di accertamento sul presupposto, del tutto irrilevante, che la denuncia provenisse dallo stesso contribuente.

2. Come più volte ribadito da questa Corte (da ultimo v., in motivazione, Cass. n. 13481 del 2020), “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43, comma 3, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. “; “la dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio è legato all’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 citato, e non dipende dal suo accertamento in concreto”, peraltro precluso al giudice tributario; “come più volte chiarito da questa S.C., anche sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera pertanto in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass., Sez. VI, 28/06/2019, n. 17586, Cass., Sez. V, 13/09/2018, n. 22337; Cass., Sez. VI, 30/05/2016, n. 11171), dovendo il giudice tributario soltanto “controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria (avesse) agito con imparzialità” (Corte Cost., sent. citata).

3. Pertanto, applicandosi il raddoppio dei termini anche in mancanza della presentazione di una denuncia di reato, è del tutto irrilevante indagare sul soggetto che quella abbia eventualmente presentato, come erroneamente hanno fatto i giudici di appello, peraltro affermando che il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento non matura “in caso di denuncia generica presentata da colui che ha solo la facoltà di sollecitare l’intervento dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 333 c.p.p.”, ovvero “dallo stesso ricorrente alla Guardia di Finanza”, quando invece, per ammissione della stessa CTR, era stata la G.d.F. di Piombino, “sulla base di autonomi accertamenti”, ad effettuare la comunicazione di notizia di reato “per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2”.

4. In estrema sintesi, all’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice d’appello che pronuncerà sui motivi di impugnazione proposti dalle parti e regolamenterà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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