Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2887 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 443-2018 proposto da:

TRASPORTI AMBROSIO SAS DI A.I., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL SERAFICO 106, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO RUBERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1757/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Trasporti Ambrosio s.a.s. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 325/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in rigetto del ricorso proposto avverso iscrizione a ruolo e cartella di pagamento per il pagamento di imposta ILOR e accessori di legge per l’annualità 1991;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso; il Concessionario è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, censurando la sentenza impugnata perchè il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio: quest’ultimo, infatti, pur avendo notificato l’atto mediante spedizione a mezzo del servizio postale, non avrebbe provveduto ad attestare la conformità dell’atto depositato a quello spedito, avendo prodotto a tale scopo un atto recante unicamente un timbro, privo di sottoscrizione, nè tale conformità sarebbe stata verificata dal Giudice, in quanto la contribuente appellata non si era costituita in giudizio;

1.2. in primo luogo si rileva che, trattandosi di un error in procedendo, la Corte può esaminare il fascicolo d’ufficio e che in quest’ultimo è presente l’originale del ricorso in appello notificato, prodotto in giudizio, dal quale emerge effettivamente la mancanza della sottoscrizione sull’attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l’atto prodotto e quello spedito per la notifica, sicchè va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma (cfr., nel processo tributario, per fattispecie assimilabile relativamente alla mancanza, sulla copia del ricorso in appello notificato all’Ufficio del Ministero delle Finanze ed all’Ente Locale, di ricevuta per sottoscrizione dell’impiegato addetto, sostituita da dicitura a timbro, Cass. nn. 22576/2004, 8982/2002);

1.3. la censura è quindi fondata avuto riguardo alla questione se il ricorso, di primo grado o in appello, notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, sia o meno inammissibile qualora il ricorrente, all’atto della costituzione in giudizio, ometta di attestare la conformità dell’atto depositato nella segreteria della commissione tributaria adita a quello consegnato o spedito alla controparte e quest’ultima non si costituisca;

1.4. il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 (“Costituzione in giudizio del ricorrente”) (richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53), dispone, al comma 3, che “in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito 2 alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”, secondo il quale “l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”;

1.5. in primo luogo, occorre ribadire che il citato art. 22, comma 3, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza (cfr., Cass. nn. 11760/2014, 6780/2009, 4615/2008, 21676/2006, 17180/2004);

1.6. ciò posto, in ordine al problema di come incida sul detto principio la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato, con conseguente impossibilità del Giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato e quello notificato, il Collegio aderisce, come si è detto, all’orientamento prevalente, favorevole alla tesi dell’inammissibilità del ricorso, costituito da Cass. nn. 11637/2017, 6677/2017, 1174/2010, 4615/2008 (contra, Cass. n. 6780/2009);

1.7. tale indirizzo si basa sull’essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere “sanata” dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il soggetto onerato;

1.8. ogni altra censura, relativa alla dedotta nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della Riscossione e vizio di motivazione della sentenza impugnata, resta assorbita;

2. pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., poichè il processo non poteva essere proseguito per l’inammissibilità dell’appello;

3. in ragione dei posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, è opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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