Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2887 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2887 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20066-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore„ domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope icú;
– ricorrente contro
CORDISCO ANNELORA, BARTOLINI INGRID MANUELA,
CARLOCCHIA CECILIA, LIBUTTI NIARIDA;

intimati

avverso la sentenza n. 86/2014 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 31/01/2014;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli odierni

Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, e ha condannato il
MIUR al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive
maturate in ragione dell’anzianità di servizio;
la sentenza è stata impugnata dal Ministero e la Corte di appello di
Ancona ha rigettato l’appello, ribadendo l’esistenza di un diritto dei
lavoratori a tempo determinato ad una retribuzione non inferiore a
quella spettante, per analogo lavoro, ai lavoratori a tempo
indeterminato, e ciò alla luce dell’art. 4, punto uno dell’Accordo
quadro recepito dalla direttiva comunitaria;
contro la sentenza, il Ministero propone ricorso per cassazione;
la parte lavoratrice non svolge attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
con il motivo di ricorso il MIUR denuncia la violazione del d.lgs.
6/9/2001, n. 368, art.6; del D.L. 13/5/2011, n. 70, art. 9, comma 18,
come convertito con modificazioni nella L. 12/7/ 2011, n. 106; della
L. 3/5/1999 n 124, art. 4 e di altre leggi di settore; dell’art. 53 1. n.
31271980; dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEE del 18/3/1999,
recepito con Direttiva 1999-70-CE;

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intimati, assunti dal Ministero della Istruzione, della Università e della

deduce, in sintesi, – l’inapplicabilità del decreto legislativo n. 368 del
2001 sui contratti a tempo determinato ai rapporti di lavoro nel settore
scolastico, come ribadito dall’art. 9, comma 18, D. L. n. 70 del 2011; le peculiarità delle esigenze del settore scolastico, che ai sensi della
clausola n. 5 dell’Accordo quadro giustificano per ragioni obiettive le

escludono il diritto per il periodo pre-ruolo di supplenza a scatti
retributivi;
il motivo, nella sua intera articolazione, è infondato;
la censura, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
il motivo è altresì infondato in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
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deroghe al principio di non discriminazione, e, nel contempo,

sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.

Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del temine apposto al contratto;
il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
in conclusione, il ricorso va respinto;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato stante il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza, nei confronti del ricorrente pritteirftle- ; dei
presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ptineirrale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Il Presidente estensore
Dow Adriana Dorolizo
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018

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