Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2887 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2887 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: ADAMO MARIO

SENTENZA

sul ricorso 3813-2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che li rappresenta e difende ape legis;
– ricorrenti –

2012

contro

2151

TUPINI SERGIO

rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTINA D’AMPEZZO
60, presso lo studio dell’avvocato TUPINI SERGIO;
controricorrente

Data pubblicazione: 07/02/2013

avverso la sentenza n. 87/2002 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 03/06/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/11/2012 dal Presidente e Relatore Dott.
MARIO ADAMO;
udito per 11 ricorrente l’Avvocato VARONE, che si

udito per il controricorrehte l’Avvocato CALIGIURI con
procura speciale del Not. Dr. MARCO GIULIANI in LATINA
rep. n. 215 del 19/11/2012, l’Avvocato CALIGIURI
deposita altresì rinuncia al mandato dell’Avvocato
SERGIO TUPINI, e si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per la
cessazione della materia del contendere.

riporta;

Fatto
L’avv.

Sergio Tupini

impugnava l’avviso di

accertamento

notificatogli in data 06.10.1997 con il quale l’Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Roma rettificava, ai fini
IRPEF, la dichiarazione relativa all’anno di imposta 1991,

a £ 392.887.000.
La Commissione provinciale di Roma respingeva il ricorso che
veniva invece accolto dalla Commissione regionale, a seguito di
appello proposto dall’avv. Tupini.
Per la cassazione della sentenza della Commissione regionale
propone ricorso l’Agenzia delle Entrate.
Resiste con controricorso l’avv. Tupini.
Diritto
Con istanza in data 07.08.2012 l’Avvocatura Generale dello Stato
presentava istanza di declaratoria di cessazione della materia
del contendere, depositando al tempo stesso comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che l’avv. Sergio
Tupini ha accettato la proposta di accertamento con adesione,
versando le maggiori imposte dovute, detratto guanto già pagato
in precedenza.
Consegue che essendo stata la controversia definita in via
amministrativa va dichiarata cessata la materia del contendere,
con spese compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.

elevando il reddito da lavoro autonomo dichiarato da £ 79.337.000

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione

civile, in data 23.novembre.2012

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