Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2887 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7461/2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Torino, Largo Cibrano n.

10, presso lo studio dell’avv. O. Fiore, che lo rappresenta e

difende, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Pubblico Ministero Procura Generale

Corte Di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1352/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da D.K., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito di avere lasciato il proprio paese per i contrasti sorti in famiglia e sfociati nell’uccisione del padre avvenuta per mano dei suoi stessi fratelli, a causa dell’eredità del nonno paterno ma anche per la decisione presa dagli anziani del villaggio di nominare il padre del richiedente quale “capo del villaggio”.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente non credibile, perchè anche per i contatti con la madre rimasta in patria, il ricorrente avrebbe potuto procurarsi i documenti attestanti la vicenda oggetto di narrazione, e secondo quanto riferito dal ricorrente, i parenti cattivi sarebbero stati arrestati. Non riteneva, pertanto, ricorrere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria, declinata nelle sue diverse forme, ma neppure l’esistenza di situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente e quelli relativi al dovere di cooperazione istruttoria; (2) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per omessa pronuncia della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 6, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, art. 8 comma 3, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per errata individuazione dei soggetti non statuali quali possibili responsabili della persecuzione o del danno grave, qualora quelli statuali non possano o non vogliano fornire protezione all’interessato, (4) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32 comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per la violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile quanto al profilo che censura il merito della valutazione di non credibilità del ricorrente che è discrezionale (pur se non arbitraria) e congruamente motivato, mentre è infondato quanto al profilo di censura relativo al mancato rispetto dei criteri di “genuinità soggettiva” che la Corte appare aver rispettato secondo quanto previsto dalla normativa. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha trattato congiuntamente e rigettato la ricorrenza delle ipotesi di cui allo status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alla lett. b) che pur avendo diversi presupposti, sono state domande disattese dalla Corte alla luce del giudizio di non credibilità del richiedente.

Il terzo motivo è infondato, in quanto, il mancato riconoscimento dei familiari quali soggetti della persecuzione scaturisce dal giudizio di non credibilità della vicenda familiare narrata e non dalla falsa applicazione della norma di legge, che in ogni caso, al di là della credibilità, la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile per l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta.

Il quarto motivo, premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1, (disposizioni transitoria sulla nuova versione della protezione umanitaria) non si applica al giudizio di cassazione, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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