Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28869 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17309-2009 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 16/12/2008; n. 1278/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli, dep. il 16.12.08, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannata ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 2500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania iniziato nel novembre 2000 e tuttora pendente alla data del febbraio 2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di circa cinque anni sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la insufficienza della liquidazione del danno.

I motivi sono fondati.

Nel determinare l’ammontare della liquidazione, la Corte d’appello, si è discostata eccessivamente ai parametri minimi della Cedu, che , come è noto, oscillano tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno, liquidando la somma di soli 500,00 Euro per anno di ritardo.

I motivi vanno pertanto accolti.

Con quarto, il quinto ed il sesto motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato di scostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con il settimo e l’ottavo motivo si duole che la Corte d’appello abbia parzialmente compensato le spese di giudizio, nonostante essa ricorrente sia risultata vittoriosa, deducendo altresì la violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo.

I motivi in questione restano assorbiti dovendosi, a seguito dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo provvedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.

In conclusione il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento della somma di Euro 4250,00 a titolo di equo indennizzo sulla base dei parametri CEDU e di una ritenuta irragionevole durata di anni cinque, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo da compensarsi per entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa il decreto impugnato e Recidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento della somma di Euro 4250,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per la metà in Euro 425, 00 per onorari oltre Euro 350,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, compensata la restante metà, nonchè al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 420,00 di cui Euro 200,00 per onorari ed Euro 25,00 per spese f compensata la restante metà. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA