Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28868 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27259-2009 proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l’avvocato

PELLEGRINO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 30/10/2008, n. 69/07 R.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato AMINA L’ABBATE, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n 89 del 2001, ex artt. 2 e 3 M.F. ha adito la Corte d’Appello di Caltanissetta perchè fosse accertata la violazione del termine ragionevole durata di un procedimento penale, iniziato nei suoi confronti nel 1993, deciso con sentenza di assoluzione del 16 dicembre 2005.

Esponeva di avere già proposto in passato ricorso, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello, il cui Decreto n. 1720/2002, con il quale gli era stato liquidato un equo indennizzo pari a Euro 2.065,83, era stato da lui impugnato avanti la Corte Suprema di Cassazione, che, con sentenza n. 19619/2004, aveva annullato la predetta pronuncia con rinvio; che tuttavia non aveva riassunto il giudizio ritenendo opportuno attendere l’ormai prossima definizione del procedimento penale, conclusosi con sentenza assolutoria del 16 dicembre 2005.

Con il decreto impugnato la Corte territoriale ha liquidato al ricorrente la somma di Euro 3.625,00 a titolo di danno non patrimoniale in relazione all’accertata eccedenza di due anni e cinque mesi del termine di ragionevole durata.

Avverso tale pronuncia il M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi.

L’Amministrazione della giustizia è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,il secondo ed il quarto motivo il ricorrente deduce sotto diversi profili l’erronea determinazione del periodo di eccessiva durata del processo da parte della Corte d’appello.

I motivi sono fondati alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione della eccessiva durata deve essere effettuata in modo unitario senza procedere a valutazioni separate di singoli segmenti del processo.

Nel caso di processo penale il computo della durata complessiva dello stesso deve avere inizio dal momento in cui l’imputato è messo a conoscenza della esistenza di un processo penale a suo carico (avviso di garanzia, ordine di custodia cautelare etc.) fino al momento della emanazione della sentenza.

A tali criteri non si è attenuta la Corte d’appello che ha escluso dal computo nel caso di specie del periodo di indagini preliminari ed ha valutato separatamente l’eccessiva durata della fase istruttoria dibattimentale anteriore alla richiesta di definizione con il rito abbreviato e quella successiva.

In accoglimento dei motivi in questione deve ritenersi che il periodo di durata complessiva del processo in relazione al quale determinare poi la irragionevole durata vada dal 19.12.94, data della sottoposizione del ricorrente a misura cautelare, che, in assenza di altri elementi risultanti dalla sentenza e dal ricorso, deve ritenersi il momento in cui il medesimo ha avuto conoscenza della esistenza del processo a suo carico, e la data del 16.12.05 in cui venne pronunciata la sentenza di assoluzione, per un totale di anni undici.

A tale periodo complessivo deve sottrarsi quello di durata legittima del processo.

In relazione a tale aspetto il ricorrente deduce con il terzo motivo che contesta la valutazione della complessità del caso da parte della Corte d’appello che dopo avere evidenziato l’elevato numero degli imputati e dei capi d’imputazione ha sostanzialmente ritenuto che il periodo di durata irragionevole dovesse determinarsi in due anni e cinque mesi.

Tale valutazione si pone in contrasto con i parametri stabiliti dalla Cedu in tema di ragionevole durata di un processo che come è noto prevedono per il primo grado di giudizio una durata ragionevole di anni tre. Tale limite costituisce un parametro di riferimento certamente flessibile da cui il giudice può ragionevolmente discostarsi in relazione alla peculiarità di ciascun processo ma che tuttavia non può essere sostanzialmente disatteso come avvenuto nel caso di specie, perchè riconoscere una durata ragionevole di otto anni e mezzo ad un processo penale svoltosi per un solo grado di giudizio significa non dare applicazione ai principi stabiliti dalla Cedu che costituiscono parametri di riferimento cui il giudice nazionale è tenuto ad attenersi.

Anche il terzo motivo va pertanto accolto.

Il sesto motivo lamenta la mancata liquidazione del danno all’immagine pubblica subita dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè non rinvenendosi nel decreto impugnato cenno alcuno su tale questione era onere del ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso. dedurre di avere introdotto tale domanda in giudizio riportando testualmente il brano del ricorso introduttivo del giudizio in cui tale questione veniva prospettata.

E’ appena il caso di rilevare che a tal fine non è sufficiente richiamare la motivazione della sentenza di rinvio di questa Corte Suprema n. 19619/04 poichè non avendo il ricorrente dato corso al giudizio di rinvio ed avendo iniziato ex novo l’attuale giudizio la citata sentenza di questa Corte non esplica in quest’ultimo alcuna efficacia.

Va invece accolto il settimo motivo relativo al mancato ordine di pubblicazione della sentenza su un quotidiano poichè risultando la richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio, non si rinviene alcuna decisione sul punto da parte del decreto impugnato, risultando la domanda fondata in ragione del pregiudizio morale subito.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 6000,00 sulla base di una eccessiva durata di anni sei, in ragione della accertata complessità del processo, e di un indennizzo di Euro 1000,00 per anno di ritardo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

Si dispone la pubblicazione per una volta della presente sentenza sul quotidiano il Giornale di Sicilia a spese del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 6000,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge e delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 700,00 per onorari, 600,00 per diritti e 50,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Dispone la pubblicazione per una volta della presente sentenza sul quotidiano il Giornale di Sicilia a spese del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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