Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28868 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24281-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– ricorrente –

contro

DAUNIA SERRACAPRIOLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del

controricorso, dagli avv.ti Giacomo MESCIA e Pier Luigi PELLEGRINO,

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paesiello, n. 5,

presso lo studio legale dell’avv. prof. Gaetano SCOCA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1137/27/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA; Sezione staccata di FOGGIA, depositata il

09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Daunia Serracapriola s.r.l. deposita un controricorso con ricorso incidentale esponendo che resistere al ricorso per cassazione notificatole dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle entrate con cui veniva impugnata la sentenza in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di nove avvisi di accertamento catastale relativo ad alcuni impianti aerogeneratori di proprietà della predetta società.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso dell’Avvocatura dello Stato è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè, benchè notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 23/08/2018, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

2. La costituzione dell’intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017; Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 22914 del 2013). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017). E non possono esaminarsi i motivi di ricorso incidentale che è inefficace perchè non è provata la tempestività della sua proposizione non essendo certa nè la data di deposito della sentenza impugnata nè quella di notifica del ricorso principale, che la controricorrente afferma ma non dimostra essere avvenute rispettivamente in data 09/04/2018 e 11/06/2018 (Cass. n. 19188 del 2018). In ogni caso il ricorso incidentale sarebbe improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata (Cass. n. 6038 del 2010).

3. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019) neppure a carico della contrricorrente stante la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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