Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28868 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31511-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIACOMO FOSCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto n. 3063/2018, emessa dal Tribunale di Bologna, depositato il 17 settembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non reputando credibili le dichiarazioni rese, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, di talchè la decisione impugnata sarebbe affetta da nullità per assoluta carenza di motivazione. Ritenuto che:

la vantazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. e), (Cass. 05/02/2019, n. 3340), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, analiticamente riprodotta nella motivazione del decreto, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine non è credibile, per le numerose ed insanabili discrasie di ordine temporale, per l’accertata inesistenza di un “Dio del ferro chiamato Ogun”, i cui seguaci lo avrebbero minacciato di morte per non avere il medesimo voluto prendere il posto del padre, accolito di quella divinità, e per la totale mancanza di riscontri alle dichiarazioni, compreso il suo stesso atto di nascita ed il certificato di morte del padre;

di più, la narrazione è stata ritenuta inverosimile anche in ordine alle ragioni per le quali la polizia si sarebbe rifiutata di intervenire, in quanto si sarebbe trattato di una questione di “natura religiosa”, considerato che il ricorrente avrebbe denunciato un fatto penalmente rilevante (minacce di morte);

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, e peraltro generica, richiesta di riesame del merito della vicenda;

i suddetti rilievi operati dal giudice di merito, esclude in radice – come correttamente affermato dal Tribunale – la possibilità di concessione all’immigrato dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Ritenuto che;

per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 de 2007, art. 14, lett. e), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale – nonostante la genericità delle allegazioni deL ricorrente – ha, nondimeno, accertato, con riferimento a fonti internazionali, citate nella motivazione del decreto, che la zona della Nigeria di provenienza dell’immigrato è immune da situazione di violenza indiscriminata;

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Considerato che:

del pari, per quanto attiene alla protezione umanitaria, laddove applicabile al caso concreto, il Tribunale ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità, al di là della insufficiente allegazione circa “un percorso di integrazione non ancora concluso”, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire – peraltro mediante allegazioni del tutto generiche – tale valutazione, con l’allegazione di circostanze di merito inammissibili in questa sede.

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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