Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28867 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33672-2006 proposto da:

C.F. (c.f. (OMISSIS)), I.A. (C.F.

(OMISSIS)), I.E. (C.F. (OMISSIS)), V.

S. (C.F. (OMISSIS)), I.V. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GALATI

100/C presso l’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentati e difesi dagli

avvocati NIGRO GAETANO, PAPA NERI FRANCESCO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA ORTOFRUTTICOLA SERINESE S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 1696-2007 proposto da:

FALLIMENTO ORTOFRUTTICOLA SERINESE S.P.A. cf. (OMISSIS), in

persona del Curatore avv. P.B., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SANDULLI MICHELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.F., I.V., I.A., I.E.,

V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V.G. GALATI

100/C, presso l’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentati e difesi

dagli avvocati PAPA NERI FRANCESCO, NIGRO GAETANO, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1873/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ANTONIO NARDONE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

inammissibilità o rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3.12.90, il Fallimento Ortofrutticola Serinese S.p.A., premesso che, con assemblea ordinaria del 23.7.87, la società Ortofrutticola aveva deliberato, considerate disponibili le riserve in bilancio, di acquistare, per il periodo di sei mesi, azioni proprie per un numero massimo di 38.302 azioni,superiore al 10% di quelle in circolazione, per il prezzo unitario di L..26.100, con una variazione in più o in meno del 10% e, per gli obblighi di legge, aveva vincolato ex art. 2357 c.c. i fondi di riserva disponibili per l’importo pari a quello dell’effettivo acquisto nei limiti massimi di L. 1.000.000.000; che aveva deliberato, poi, sempre all’unanimità, di vendere l’intera partecipazione tenuta nella S.p.A. “La Serena”; che il 30.7.87 il Consiglio dì Amministrazione aveva deliberato di acquistare azioni proprie nel numero di 38.302, pari al 44,19% del capitale sociale, con il pagamento del corrispettivo all’atto del trasferimento; che al 13.10.87, sul libro giornale risultava annotato l’acquisto di n. 38.302 azioni proprie al prezzo di L. 10.000, oltre L. 16.108 per sovrapprezzo, per complessive L. 1.000.000.000; che, precisamente, risultavano acquistate: da I.V., I.A. ed I.E. n. 6.700 azioni ciascuno a L. 26.108 per complessive L. 174.923.600, da C.F. e da V.S. n. 9.101 azioni ciascuno per L. 26.108 per complessive L. 237.608.908, operazioni annotate sul libro soci; che il corrispettivo del trasferimento era stato pagato utilizzando il credito di L. 665.999.434 vantato nei confronti de “La Serena” e con il trasferimento agli alienanti della propria partecipazione nella stessa società già iscritta nel bilancio della Ortofrutticola per L. 427.742.206 (ma valutata ai fini del pagamento in L. 334.000.500); che tra i documenti societari risultava una dichiarazione di quietanza sottoscritta senza data dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a “La Serena” per la somma di cui al detto credito, ma che detta somma quietanzata non risultava entrata nelle casse sociali; che la residua somma, per coprire il complessivo prezzo di L. 1.000.000.000, doveva ritenersi pagata con una datio in solutum, con la consegna del pacchetto azionario de “La Serena”; che, intanto, con scrittura privata del 23.7.87, i soci della Ortofrutticola, sigg. I.V., E., A., C. F. e V.S., avevano ceduto le proprie azioni, in numero complessivo di 28.302, agli altri soci Ab.Bo.

M., B.A., G., E. e P. M. per il prezzo di L. 300.000.000; che, a loro volta, i B. ed il P. avevano venduto agli I., a C. e V., sempre per il prezzo di L. 300.000.000, n. 598.500 azioni de “La Serena”; che il pagamento era avvenuto per compensazione; che successivamente, nell’ottobre 87, con altra scrittura privata, le stesse parti avevano assunto reciproco impegno di liberare le fidejussioni già prestate particolarmente a favore delle società di cui si era dismessa la partecipazione e che tale obbligo era stato assunto anche dalla società; che doveva ritenersi nullo, perchè contrario a norme imperative, il contratto di acquisto di azioni proprie da parte della Ortofrutticola, essendo stata violata una serie di divieti per la tutela di interessi di carattere pubblico e generale, avendo l’acquisto operato una violazione delle norme che tutelano l’integrità del patrimonio sociale a garanzia dei creditori; che la vendita era nulla anche per l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti, essendo stato utilizzato l’acquisto per attuare una convenzione tra soci, tendente al trasferimento tra loro di pacchetti azionari, facendo aggravare il costo della società;

che, laddove poteva essere ritenuto valido il contratto, esso aveva comunque arrecato pregiudizio alla società, per cui era esperibile l’azione revocatoria; tutto ciò premesso, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino I.E., V., A., C.F. e V.S. chiedendo: 1) la declaratoria di nullità dell’acquisto delle azioni proprie da parte della Ortofrutticola S.p.A.; 2) in via gradata, la revoca ex art. 67, comma 1, L. Fall., di detto acquisto; 3) in via più gradata, l’inefficacia dell’acquisto ai sensi dell’art. 2901 c.c.; 4) la condanna comunque dei convenuti in solido e/o pro quota in relazione al numero di azioni alienate a restituire la somma di L. 26.108 per ciascuna azione acquistata dalla Ortofrutticola, oltre interessi a far data dal 13.10.87 e maggior danno derivante alla Società dalla mancata disponibilità delle somme, con anatocismo e con vittoria, in ogni caso di spese di lite. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio.

C.F. contestava la fondatezza della domanda adducendo che l’inosservanza dell’art. 2537 c.c. non comportava la nullità degli atti, pur esponendo gli amministratori a conseguenze penali, e che la revocatoria fallimentare non era esperibile non sussistendo, all’epoca dell’operazione, il richiesto stato di insolvenza, mentre non sussistevano i presupposti di quella ordinaria.

I.V. deduceva che l’acquisto di azioni proprie da parte della Ortofrutticola era avvenuta nel pieno rispetto della normativa in vigore, senza alcuna lesione del patrimonio sociale, aggiungendo che non sussistevano i presupposti della proposta azione revocatoria.

Anche I.E., A. e V.S. contestavano la fondatezza dell’azione sulla base delle medesime argomentazioni.

All’esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio ed era rigettata la richiesta di sequestro conservativo proposta dal Fallimento, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 234/03, dichiarava la nullità dell’acquisto delle proprie azioni da parte della Ortofrutticola Serinese e condannava i convenuti a restituire al Fallimento quanto da ognuno di essi ricavato dalla vendita, da rivalutarsi secondo indici ISTAT dal 13.10.87, oltre interessi, ponendo a carico degli stessi le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponevano appello gli originari convenuti, i quali eccepivano la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c. e, nel merito, lamentavano l’erroneità della affermata nullità dell’acquisto per contrasto con norme imperative, sostenendo l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’espletamento dell’azione revocatoria;

chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio.

Il Fallimento resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1873/06, in riforma dell’impugnata sentenza; rigettava la domanda principale di nullità della vendita delle azioni; accoglieva la domanda subordinata e, per l’effetto, dichiara inefficace la vendita effettuata a favore della Ortofrutticola Serinese S.p.A. di 6.700 azioni da I.V., di n. 6.700 azioni da I.A., di n. 6.700 azioni da I. E., di n. 9.101 azioni da C.F. e n. di 9.101 azioni da V.S.; condannava I.V. alla restituzione in favore del Fallimento “Ortofrutticola Serinese” S.p.A. della somma di Euro 90.340,50, I.A. di quella di Euro 90.340,50, I. E. di quella di Euro 90.340,50, C.F. di quella di Euro 122.714,76 e V.S. di quella di Euro 122.714,76, oltre per tutti interessi legali dal 5.12.90.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione I.E., I.V., I.A., C.F. e V. S. sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso il fallimento della Ortofrutticola Serinese che propone a sua volta ricorso incidentale articolato su due motivi cui resistono con controricorso i ricorrenti principali. Hanno depositato memorie C.F. ed il fallimento della Ortofrutticola Serinese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è anzitutto ammissibile poichè contiene una adeguata narrazione dei fatti processuali.

I ricorrenti principali deducono con il primo motivo la violazione degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c. perchè la sentenza di primo grado è stata emanata dal Tribunale in composizione monocratica anzichè collegiale.

Il motivo è infondato.

L’art 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5 prevede che il Tribunale decide in composizione collegiale nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, ma non è questo il caso che ricorre nella presente controversia. La domanda proposta dal fallimento resistente riguarda, infatti, esclusivamente la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto delle azioni proprie e non investe in alcun modo la delibera assembleare che la stipula di tale contratto ha autorizzato (arg. ex Cass. 9194/04). Nel caso di specie pertanto il Tribunale ha del tutto correttamente deliberato in composizione monocratica.

Il secondo motivo con cui si deduce il vizio motivazionale sotto il profilo della contraddittorietà per avere la sentenza affermato in un primo momento che la società ortofrutticola aveva acquistato azioni proprie da essi ricorrenti e, in una passaggio successivo, per avere affermato al contrario che essi ricorrenti avevano ceduto le proprie azioni ad altri soci facenti parte del cd. gruppo Bonardi, è inammissibile perchè manca il quesito sotto forma di sintesi della questione proposta.

Al ricorso per cassazione in questione devono infatti essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez. un 20603/07).

Il terzo motivo ,con cui si deduce il difetto di legittimazione attiva del fallimento, prima ancora che infondato in ragione della pronuncia d’inammissibilità del motivo che precede, è anch’esso inammissibile essendo costituito da una mera apodittica affermazione sprovvista di alcun corredo argomentativo e dunque totalmente generico.

Il quarto motivo con cui si lamenta l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistere la scientia decoctionis è infondato e per certi versi inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente osservato che nel caso di specie,trattandosi di azione revocatoria ex art. 67, comma 1, L. Fall., la conoscenza dello stato d’insolvenza era presunta ex lege e che gli odierni ricorrenti non avevano fornito alcuna prova in ordine alla loro inscientia decoctionis.

In particolare, ha ritenuto che non poteva considerarsi elemento probatorio atto a dimostrare la non conoscenza dello stato d’insolvenza il fatto che il bilancio del 31.12.86 risultasse in attivo e ciò in ragione della considerazione che i bilanci degli anni precedenti si erano tutti chiusi in pesante passivo e che, quindi, i ricorrenti, in quanto soci, non potevano non essere a conoscenza di siffatte circostanze e che inoltre le stesse modalità di acquisto delle proprie azioni da parte della società alla cui delibera assembleare effettuata in parti data di quella di approvazione del bilancio, essi ricorrenti avevano partecipato faceva escludere che il dato della positività del bilancio del 1986 fosse di per sè tale da provare la non conoscenza dello stato d’insolvenza. Trattasi di motivazione adeguata e logicamente argomentata ove si consideri che un singolo bilancio in attivo non vale ad escludere di per sè lo stato d’insolvenza, che è costituito come è noto da una situazione di impossibilità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento,e ciò in particolare quando, come rilevato dalla Corte d’appello, vi erano stati in precedenza diversi bilanci fortemente passivi.

La censura a tale motivazione risulta pertanto inammissibile avendo questa Corte ripetutamente espresso il principio che l’accertamento effettuato dal giudice di merito sull’esistenza della “inscientia decotionis” nonchè sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un’apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, quando il giudizio sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. 11948/03; Cass. 6192/05; Cass. 14676/07). Il quinto motivo, con cui si contesta un vizio motivazionale nonchè di violazione dell’art. 67, L. Fall., non essendo riportata nella sentenza la data della pronuncia di fallimento, è inammissibile.

La Corte d’appello ha accertato in fatto che la vendita delle azioni era avvenuta nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La mancanzanza di specificazione della data di pronuncia del fallimento costituisce una mera omissione che non consente di inficiare la validità della pronuncia. Il ricorrente avrebbe a questo proposito dovuto dedurre che l’atto era stato compiuto oltre il biennio, adeguatamente documentando che siffatta affermazione era già stata avanzata nella fase di merito, ma nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso.

Con il sesto motivo, si sostiene essersi verificato il giudicato relativamente al C. nei cui confronti la sentenza di primo grado aveva omesso la condanna alla restituzione, non essendo stata tale omessa pronuncia impugnata dal fallimento.

Il motivo è infondato sotto diversi profili.

Risulta dalla parte motiva della sentenza del tribunale che la pronuncia di nullità dell’acquisto delle proprie azioni da parte della Ortofrutticola Serinese riguardava tutte le parti venditrici onde la mancata indicazione del C. nel dispositivo circa l’ordine di restituzione costituisce piuttosto un mero errore materiale e,comunque, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto sarebbe stato impedito dallo stesso C. che ha proposto appello avverso la sentenza in questione censurando la pronuncia intervenuta nei suoi confronti.

A ciò deve aggiungersi che la pronuncia del tribunale era basata sull’accoglimento della domanda di nullità del contratto,avendo ritenuto assorbita la domanda subordinata di revocatoria della vendita, mentre la pronuncia della Corte d’appello è basata sull’accoglimento proprio di quest’ultima domanda in relazione alla quale nessuna pronuncia vi era stata in primo grado onde nessun giudicato si era verificato in relazione a tale domanda. Il settimo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della carenza o insufficenza della motivazione della sentenza, laddove avrebbe fatto proprie senza adeguate spiegazioni le conclusioni della Ctu, è inammissibile oltre che infondato . La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese. (Cass. 7806/98; Cass. 12630/95; Cass. 3519/01Cass. 6882/02; Cass. 3191/06).

Nel caso di specie la sentenza appare rispettosa del citato criterio, essa ha infatti dato conto della correttezza del calcolo effettuato dal CTU in relazione alle doglianze avanzate dai ricorrenti chiarendo che il consulente si era attenuto nel valutare la sproporzione del prezzo delle azioni alla situazione patrimoniale del 31.10.87 e che aveva applicato un criterio di valutazione immune da vizi. Ha poi ulteriormente argomentato che la sproporzione del prezzo accertata dal consulente d’ufficio era tale che qualunque metodo si fosse adottato vi sarebbero state comunque le condizioni per l’accoglimento della domanda revocatoria. In tal modo il giudice di seconde cure ha risposto in modo adeguato, sia pure sintetico, alle critiche svolte alla CTU senza che vi fosse necessità di entrare nel dettaglio delle singole contestazioni da intendersi implicitamente respinte.

Il ricorso principale va quindi respinto.

Venendo all’esame del ricorso incidentale se ne rileva l’inammissibilità.

Il fallimento è risultato infatti vittorioso nel giudizio di secondo grado in virtù dell’accoglimento dell’azione revocatoria.

Lo stesso, che ha presentato un ricorso incidentale non condizionato, avrebbe dunque dovuto addurre l’esistenza di un proprio interesse a vedere accolta la domanda di nullità per violazione dell’art. 2357 c.c. rispetto all’accoglimento della domanda revocatoria. In particolare avrebbe dovuto dedurre che le azioni della società “La Serena” cedute ai resistenti nonchè il credito verso tale ultima società sempre ceduto ai resistenti dalla Ortofrutticola Serinese spa in pagamento dell’acquisto delle azioni proprie, di cui otterrebbe la restituzione in caso di accoglimento della domanda di nullità della vendita, sarebbe comunque superiore alla complessiva somma corrispondente al prezzo delle azioni della Ortofrutticola Serinese spa, stabilito in sede di vendita delle stesse, che i resistenti sono stati condannati a versare al fallimento in accoglimento della azione revocatoria.

La mancanza di tale deduzione rende indimostrato l’interesse al ricorso del fallimento con conseguente non scrutinabilità in questa sede del ricorso stesso.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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