Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28867 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20516/2018 R.G. proposto da:

C.M.I., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi P. MURCIANO e

Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli

Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5637/10/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2006, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dalla società contribuente e confermava la sentenza della CTP di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per tardiva costituzione in giudizio della ricorrente, sostenendo che il ricorso di primo grado, notificato in data 21/05/2015, era stato spedito per il deposito alla segreteria della Commissione tributaria provinciale in data 26/06/2015 e, quindi, tardivamente, oltre il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

2. Avverso tale statuizione la C. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce un error in procedendo lamentando che la CTR aveva errato nell’individuare la data di trasmissione a mezzo posta, alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Milano, del plico contenente l’originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato alla controparte, per non avere adeguatamente esaminato la documentazione all’uopo prodotta in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per avere la CTR rigettato il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado che aveva rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti ed il primo motivo, diversamente da quanto eccepito dalla parte controricorrente, è anche ammissibile, essendo stata rispettata la c.d. autosufficienza virtuosa, come propugnato dal noto Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il Consiglio Nazionale Forense del 17/12/2015, mediante allegazione al ricorso dei documenti in esso richiamati, peraltro con la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione nel grado di merito, con verifica effettuata mediante l’esame dei fascicoli dei gradi di merito, consentita a questa Corte in virtù dell’error in procedendo denunciato.

5. Nel merito deve osservarsi che questa Corte in una recente pronuncia (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019), dopo aver ribadito che “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delta decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”, ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta.

5. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detto arresto giurisprudenziale, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente”, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

5.1. La CTR, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente affermando che “il ricorso è stato notificato in data 21.05.2015 e la spedizione alla segreteria della commissione tributaria di copia conforme del ricorso è avvenuta in data 26 giugno 2015” senza estrinsecare il percorso argomentativo che l’aveva indotto a tale convincimento e, pertanto, nel suo – limitato – ordito tale affermazione realizza un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, posto che non è dato comprendere quale documentazione la CTR abbia esaminato e preso in considerazione ai fini della decisione atteso peraltro che la contribuente appellante aveva prodotto in tale giudizio documenti che attestavano cosa diversa.

6. Trattasi della ricevuta della raccomandata postale utilizzata per la trasmissione alla CTP di Milano dell’originale del ricorso introduttivo del giudizio, ai fini del deposito presso la segreteria della stessa, prodotta nel giudizio di appello ed allegata al ricorso in esame. Tale ricevuta riporta il numero (OMISSIS) della raccomandata, che risulta essere esattamente corrispondente non solo a quello apposto sul duplicato dell’avviso di ricevimento della stessa (pure allegato al ricorso), ma soprattutto, e in maniera dirimente di ogni ulteriore questione, sull’etichetta applicata sul frontespizio del fascicolo d’ufficio (R.G.R. n. 5882/15) formato dalla segreteria della CTP, ove si legge “Etichetta stampata il (OMISSIS) spedito il (OMISSIS) ricevuto il (OMISSIS) (Racc. n. (OMISSIS))”. Orbene, nella predetta ricevuta postale è indicata, quale data di accettazione della raccomandata, quella del “(OMISSIS)”.

6.1. E’ quindi evidente che la CTR è incorsa in errore nell’individuazione della data di spedizione del plico in questione, evidentemente omettendo di esaminare la documentazione prodotta dalla parte e di effettuare le verifiche sopra indicate, evidentemente limitandosi a far affidamento sulle indicazioni, peraltro parzialmente errate, riportate sul frontespizio del fascicolo di primo grado.

7. Ne consegue che, diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata, la trasmissione a mezzo posta del predetto plico venne effettuata non in data (OMISSIS), bensì il (OMISSIS), ovvero nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il quale, per stessa ammissione dei giudici di merito, non contestata dalle parti, venne notificato in data 21/05/2015.

8. Da quanto detto consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo (peraltro infondato – cfr. Cass. n. 19372 del 2015, n. 15019 del 2016, Sez. U. n. 27433 del 2017 e, più recentemente, Cass. n. 6218 del 2019), con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR (non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59) per l’esame delle questioni di merito rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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