Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28865 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 23/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26937/2017 R.G. proposto da:

M.P., considerata, in difetto di elezione di

domicilio in ROMA, per legge domiciliata ivi, presso la Cancelleria

della Corte suprema di Cassazione in PIAZZA CAVOUR, rappresentata e

difesa dagli avvocati LIDIA BRACA, e GIAN LUCA PERNAZZA;

– ricorrente –

contro

D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

MANGELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO MAGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2017 della CORTE di APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/08/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 23/11/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.P. ricorre, affidandosi ad atto articolato su quattro motivi e notificato il 17/11/2017, per la cassazione della sentenza, pubblicata il 17/08/2017 e addotta come notificata a mezzo p.e.c. in data 08/09/2017, con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto il suo appello avverso il parziale accoglimento dell’opposizione proposta da D.F.E. al precetto per Euro 119.712 (oltre interessi) da lei notificatogli il 07/08/2007, basato su crediti per mantenimento delle figlie per mensili Euro 1.032, sulla ritenuta raggiunta prova di pagamenti per Euro 113.620,21;

in particolare, la corte territoriale ha ritenuto:

– incassati dalla M. assegni circolari emessi da Unicredit a favore di D.F.L., madre dell’odierno controricorrente, da questa girati al figlio (e per l’importo complessivo di Lire 30.000.000, secondo la ricostruzione dell’appellante e odierna ricorrente) e reputati incassati dall’avv. Carlo Penna, legale della M.;

– incassati trentanove vaglia postali, tanto desunto dalla dicitura “estinto” nella documentazione prodotta dal debitore e dalla quietanza di pagamento da parte della stessa M.;

– incassato infine un assegno bancario per Lire 6 milioni, a seguito di riconoscimento da parte della stessa M.;

resiste con controricorso il D.F.; e, per l’adunanza camerale del 23/11/2020, mentre il Pubblico Ministero non produce requisitoria scritta, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., penultimo periodo come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

all’esame di tutti i motivi premessa la conclusione della immodificabilità ed inemendabilità, con la memoria, di argomenti o richieste e di ogni eventuale carenza o lacuna del ricorso (per giurisprudenza consolidata; per tutte: Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), si deve iniziare con la congiunta disamina delle prime due censure;

con queste la ricorrente lamenta, rispettivamente: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 2729 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità da violazione dell’art. 116 c.p.c.; e, nel complesso, contesta la conclusione dei giudici del merito sul raggiungimento della prova dell’intervenuto incasso di assegni circolari per il tramite del legale della creditrice, sulla base di una reputata non contestazione del legale della creditrice di averli incassati e del rilevato non azionamento di un pregresso precetto;

tali motivi, congiuntamente considerati per la loro intima connessione, sono fondati, per evidente travisamento della prova;

in linea generale, tale travisamento non implica una valutazione dei fatti, ma la constatazione o l’accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 25/05/2015, n. 10749);

ed invero un travisamento si ravvisa, nella fattispecie in esame:

– quanto al significato attribuito alla prova testimoniale consistente nella deposizione del teste Penna, che, secondo la Corte territoriale, non avrebbe negato di avere incassato gli assegni circolari emessi dalla madre del D.F. e da questa girati a quest’ultimo: ma è evidente, dalla trascrizione della risposta come operata in ricorso (pag. 6), che il senso proprio delle parole del teste è stato inteso in senso del tutto incompatibile con quanto è stato espresso, visto che costui, se non ha negato di avere incassato, ha per la verità risposto di non ricordare i fatti e non incombendogli, siccome soggetto diverso dalla parte, alcun onere di contestare i fatti e per di più specificamente; tanto comporta che, trattandosi per di più di preteso pagamento a mezzo assegno intestato a persona diversa dalla creditrice, la conclusione della corte di merito sulla sussistenza di una prova dell’incasso da parte di quest’ultima è priva di qualunque sostegno logico o comunque poggia su di una lettura dell’elemento probatorio manifestamente e logicamente incompatibile col suo effettivo e reale contenuto; inoltre, priva di alcuna ragionevole valenza indiziaria, poco importa se complementare o meno, va definita la circostanza, addotta a comprova dell’avvenuto pagamento dalla stessa corte territoriale, del fatto che, emessi tali assegni, un precedente precetto in data 18/04/1999 non era stato azionato: di norma riferendosi un veicolo di pagamento ad un credito precedente e non ad uno posteriore e, in una situazione conflittuale oltretutto protratta nel tempo, non potendo desumersi un pagamento successivo da altro eventuale o precedente, proprio per la non significatività delle singole condotte e la scarsa perspicuità quanto all’imputazione dei singoli pagamenti;

– quanto al significato attribuito alla prova documentale consistente negli assegni circolari di Credito italiano di Lire 14 milioni, Lire 4 milioni e Lire 12 milioni: infatti, contrariamente a quanto postula la Corte territoriale, non risulta dai medesimi, secondo quanto emerge dalla loro trascrizione a pag. 8 del ricorso, alcun elemento che consenta di attribuirne specificamente alla creditrice – o a persona a lei riferibile – l’incasso;

pertanto, i primi due motivi – relativi alla circostanza del pagamento mediante incasso dei titoli di credito asseritamente consegnati al legale dell’odierna ricorrente – vanno accolti, avendo la corte territoriale travisato il visto materiale probatorio e non valendo a colmare tale carenza la circostanza, priva di ragionevole idoneità indiziaria per radicale implausibilità, a tal fine impiegata;

il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727,2729 e 2697 c.c. – censura la conclusione della corte territoriale sul reputato pagamento di trentanove vaglia postali recanti la dicitura “estinto”: ma, ricordata la non integrabilità del ricorso con gli atti successivi, va dichiarato inammissibile;

l’odierna ricorrente deduce preliminarmente una confusione, ad opera della corte territoriale, tra quelli dei vaglia postali per i quali la prova del pagamento sarebbe data dalla sua firma per quietanza e quelli per i quali tale prova era desunta da documenti di Poste italiane denominati Inquiry dati vaglia con dicitura “vaglia estinto”, privi invece di alcuna firma, riguardo ai quali argomenta per l’erroneità della presunzione di avvenuto pagamento al destinatario, siccome basata su di una contestata incompatibilità di tale dicitura con un evento diverso;

e tuttavia la ratio decidendi della qui gravata sentenza è chiaramente nel senso che per i vaglia postali vi fosse l’una e l’altra circostanza, cioè sia la documentazione interna di Poste italiane con la dicitura “estinto”, sia la firma di quietanza della destinataria: sicchè, per validamente qui attingere tale ratio, sarebbe stato indispensabile in primo luogo indicare in ricorso quando tale distinzione tra i due gruppi di vaglia postali era stata sottoposta ai giudici del merito (per tutte, sulla non novità delle questioni di fatto dedotte in sede di legittimità, v. Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138; ma v. pure più oltre, in occasione della disamina del quarto motivo) e poi indicare, non bastando il generico rinvio a documenti allegati al ricorso (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34469), analiticamente a quali vaglia postali andasse riferita la contemporanea e specifica censura di insussistenza della quietanza e di inidoneità della sola dicitura “estinto”;

in difetto di tanto, la censura non può neppure essere presa in esame, senza considerare che la sussistenza di un’eventuale ricostruzione alternativa non basta di per sè ad inficiare, per carenza di gravità, gli elementi in base ai quali la presunzione è stata applicata nella specie (e quindi non sarebbero neppure integrati gli estremi per una valida censura della disciplina in materia, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte: su cui, per tutte, v. da ultimo Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785);

infine, col quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione degli artt. 1277 e 1182 c.c., censurando la reputata idoneità dei vaglia postali ad estinguere il credito, in luogo del pagamento per contanti al domicilio del creditore alla scadenza, in assenza di prova della ricezione da parte del creditore o della sua accettazione: ma anche tale censura è inammissibile;

infatti, nelle poche righe in cui essa è sviluppata (alle pagine 17 e seguente del ricorso) non si dà conto di quando tale argomento specifico era stato sottoposto ai giudici del merito, visto che lo stralcio dell’atto di appello limitato alle conclusioni non consente di ritenere che una simile complessiva tesi era stata sottoposta appunto prima al tribunale e poi alla corte territoriale;

eppure, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138; Cass. Sez. U. 20/06/2017, n. 15279; Cass. ord. 21/11/2017, n. 27568; Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867);

in conclusione, fondati solo i primi due motivi ed inammissibili gli altri, la gravata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, affinchè decida la controversia considerando il materiale probatorio senza incorrere nel travisamento sopra ravvisato quanto al ritenuto pagamento di assegni per il tramite o comunque con l’interposizione dell’avv. Carlo Penna;

infine, poichè il ricorso è almeno in parte accolto, non sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il terzo ed il quarto motivo di ricorso e accoglie i primi due; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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