Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28864 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 09/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36002-2018 R.G. proposto da:

M.E., MA.SA., L.K., rappresentati e difesi

dall’Avv. BEATRICE DI BENEDETTO, con domicilio eletto in Roma presso

il suo Studio in Viale Mazzini n. 9;

– ricorrenti –

contro

ENERQOS S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante p.t., P.G.,

rappresentata e difesa dall’Avv. ALBERTO NANNI, e dall’Avv. ANTONIO

AURICCHIO, con domicilio in Roma presso lo Studio di quest’ultimo,

via delle Quattro Fontane, n. 20;

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA DEL TERRITORIO DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3445/2018 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 17 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.E., Ma.Sa. e L.K. ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3445-2018, depositata il 17 luglio 2018, deducendo otto motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso, corredato di memoria, Enerqos S.p.A.

La società Saim S.r.l., gestita e controllata dagli odierni ricorrenti, operante nel settore energetico, nell’ambito dei regimi di incentivi pubblici messi a disposizione dallo Stato, aveva sviluppato una serie di progetti nel campo fotovoltaico sul territorio della Regione Puglia. In data 23 settembre 2009 aveva stipulato con la società Enerqos due contratti quadro, aventi ad oggetto, il primo, la cessione dei diritti relativi alla realizzazione in regime di DIA degli impianti denominati Pi., L.B., Aerotre Energia, il secondo, la cessione dei diritti relativi alla realizzazione di progetti fotovoltaici in regime di autorizzazione unica nei comuni di (OMISSIS). Contestualmente era stata costituita una società veicolo denominata Eliocab, con capitale sociale sottoscritto per metà da Enerqos e per la restante metà dagli odierni ricorrenti, al fine di regolare la progressiva cessione ad Enerqos dei progetti della società Saim e l’uscita dei partners privati dal capitale sociale della società veicolo. L’accordo, ai fini che qui interessano, prevedeva l’impegno di Enerqos di pagare, ad ogni fase di avanzamento del procedimento autorizzativo dei progetti Saim, un acconto sul prezzo delle partecipazioni societarie degli odierni ricorrenti nella Eliocab; acconti che Enerqos aveva diritto di ripetere, nel caso di mancato rilascio di una o più autorizzazioni uniche o nel caso di loro tardivo rilascio per cause a lei non imputabili.

In data 6 ottobre 2009 Eliocab chiedeva il rilascio delle autorizzazioni regionali necessarie per ottenere l’erogazione dei relativi incentivi pubblici e per avviare la costruzione degli impianti relativi ai progetti della società Saim.

La Regione Puglia negava dette autorizzazioni, ritenendo necessario il previo espletamento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA), perchè, data la complessità e vicinanza degli impianti di cui ai progetti, essi andavano considerati alla stregua di un unico impianto con potenza superiore a 10 MW.

La società Enerqos conveniva in giudizio gli odierni ricorrenti per ottenere la condanna alla restituzione della somma di Euro 810.000,00 sulla base del contratto quadro.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2349/2017, accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame proposto agli odierni ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale l'”omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevato dalla parte appellante e oggetto di discussione tra le parti, in ordine al termine finale di possibile adempimento ed esecuzione del contratto, individuato dalla sentenza di appello nella data del 30.6.2011 e non invece nella data del 31.12.16, come risulta dalla corretta interpretazione dell’art. 7 dell’Accordo quadro, contratto valido inter partes”.

L’errore attribuito alla sentenza gravata è quello di aver considerato assorbiti i motivi di appello terzo, quarto ed ottavo in ragione della irrealizzabilità della compravendita e quindi di non essersi pronunciata sul motivo di appello con cui avevano contestato che il termine indicato dall’art. 7.1. del contratto quadro fosse quello del 30 giugno 2011, poichè la data di scadenza del Conto Energia vigente alla stipula del contratto quadro, stante la successione di Conti Energia, doveva ritenersi quella del 31 dicembre 2016 e, quindi, l’eventuale diritto di credito di Enerqos doveva considerarsi non ancora sorto al momento della proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2013).

Anche superando la già inammissibile sovrapposizione del vizio di omessa pronuncia con quello riguardante la motivazione, questa Corte ritiene entrambe le censure prive di pregio.

In primo luogo, va preso atto che la Corte d’Appello ha ritenuto assorbito il terzo motivo di appello; ciò esclude la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’assorbimento (in senso improprio) impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr., in tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass. 03/02/2020, n. 2334).

Quanto alla motivazione della statuizione essa risiede proprio nell’assorbimento; ciò implica che perchè la statuizione risulti viziata sotto il profilo motivazionale si deve mettere in discussione la correttezza della valutazione di assorbimento. Sotto tale profilo, in verità, lo sforzo argomentativo dei ricorrenti non coglie nel segno, perchè in concreto ad essere lamentata è la mancanza di una espressa statuizione su una questione ritenuta decisiva, prospettando, però, l’errore della Corte d’Appello consistente nel non aver tenuto conto che si erano susseguiti normativamente più Conti Energia e che quello cui occorreva fare riferimento scadeva il 31 dicembre 2016, sicchè al momento della proposizione della domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di acconto non lo era ancora.

Ad avviso di questo Collegio, assume carattere dirimente sulla questione siccome proposta, il fatto che al momento in cui era stata chiesta la restituzione degli acconti non fosse più possibile ottenere l’autorizzazione unica regionale.

Proprio su tale circostanza la Corte d’Appello ha fondato la statuizione relativa all’assorbimento del terzo motivo d’appello: gli acconti risultavano versati “nell’ambito di una compravendita divenuta irrealizzabile per l’assoluta inutilizzabilità dei progetti ai quali sono state negate le necessarie utilizzazioni” (p. 12). Il che dimostra che la motivazione dell’assorbimento non può considerarsi meramente apparente, in quanto ne vengono esplicitate le ragioni.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono la “violazione ed errata applicazione dell’art. 7 dell’Accordo quadro con riferimento al quadro normativo rilevante, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 9, e del D.M. Sviluppo economico 6 agosto 2010 e D.M. 5 maggio 2011 e del D.M. 19 febbraio 2007, n. 25336 (artt. 12 e 13), con conseguente mancata considerazione della data del 31.12.2016 come termine essenziale del contratto”.

Riproponendo parte delle argomentazioni a sostegno del primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza gravata per non avere rilevato che alla data di richiesta di ripetizione degli acconti versati era in vigore il quarto Conto energia. La Corte D’Appello avrebbe erroneamente, dunque, interpretato la clausola di cui all’art. 7.1. del contratto quadro che aveva la finalità di tutelare Enerqos nell’ipotesi in cui gli incentivi stradali fossero terminati prima del rilascio delle autorizzazioni uniche regionali.

Il motivo è inammissibile. In aggiunta, a quanto già rilevato, si osserva che i ricorrenti prospettano l’erronea interpretazione dell’art. 7.1. del contratto, ma, anche senza considerare che in tal caso avrebbero dovuto sobbarcarsi dell’onere di specificare i canoni che in concreto assumevano violati, resta l’ostacolo insormontabile che la sentenza d’appello non si era affatto pronunciata sulla scadenza del Conto Energia, avendo ritenuto la questione assorbita; il che sta a dimostrare che la stessa questione è stata prospettata sotto profili incompatibili che si annullano reciprocamente.

2.Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti censurano la sentenza gravata per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e rilevato dalla parte appellante, in ordine alla deliberata scelta di Enerqos di non portare avanti il procedimento amministrativo al fine di ottenere la valutazione di impatto ambientale e, dunque, le autorizzazioni anche per la costruzione di impianti”.

Quand’anche fosse possibile esaminare il motivo, stante che a fronte di due decisioni conformi, è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va osservato che la Corte d’Appello ha ritenuto, con una motivazione non scalfita dalle censure dei ricorrenti, che oggetto dell’accordo quadro era stata la “scelta operativa di procedere con il tentativo (al limite dei dettami legislativi) di ottenere immediatamente le AU e di evitare così l’espletamento della VIA, con procedura più complessa – e costosa -” (p. 12); di qui l’irrilevanza e quindi la mancanza di decisività del fatto che la società Enerqos, pur avendone in astratto la possibilità, non avesse tentato di ottenere la VIA.

3.Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti imputano al giudice a quo di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e rilevato dalla parte appellante.

A fronte di una circostanza ritenuta certa dal giudice a quo, cioè che i poteri di M.E. fossero mutati con la nomina di G.S., tale circostanza, con una motivazione meramente apparente ed illogica, sarebbe stata obliterata, riconoscendo rilievo allo studio ed alla realizzazione dei progetti da parte della società Saim ed al fatto, asseritamente non supportato documentalmente, che M.E. conservasse, sia pure d’intesa con il Presidente G.S., taluni poteri che gli avrebbero consentito di chiedere le autorizzazioni uniche.

A prescindere dall’assertività di taluni dei fatti riportati – volontà unilaterale di Enerqos di avere una unica cabina di allaccio alla cabina Enel, subordinazione del pagamento del prezzo all’ottenimento della SGTM – e dalla proposizione di un vizio preclusa da quanto stabilito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, motivo più che volto a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio risulta teso ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti che hanno portato il giudice a quo a decidere in senso non confacente ai desiderata dei ricorrenti.

5. Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale “la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 31 e del D.Lgs. n. 128 del 2010 nonchè della L.R. Puglia n. 17 del 2007 e L.R. Puglia 18 ottobre 2000 in relazione al procedimento teso al rilascio delle Autorizzazioni Uniche per la costruzione di impianti”.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto che la VIA era richiesta dalla legislazione regionale vigente all’epoca della stipula del contratto quadro non solo per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, ma anche per quelli in cui più impianti, singolarmente considerati inferiori alla potenza di 10 MW, che facevano, però, parte di progetti differenti, limitrofi e riconducibili alla stessa proprietà. I 5 progetti SAIM non solo presentavano tali ultime caratteristiche, ma prevedevano l’ottenimento di una STMG unificata, necessaria in considerazione della richiesta di un unico punto di allaccio alla cabina ENEL di (OMISSIS): circostanza che Enerqos ben conosceva.

In aggiunta, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto del fatto che l’autorizzazione unica e la VIA non erano due concessioni distinte ed alternative, posto che tutti gli impianti dovevano ottenere l’autorizzazione unica; la differenza era che quest’ultima, per gli impianti sottoposti a VIA, richiedeva prioritariamente l’ottenimento della VIA. Stante che nell’accordo quadro il pagamento del saldo del prezzo era stato subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione unica, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della necessità che i progetti prima di ottenere l’autorizzazione unica conseguissero la VIA e che Enerqos, essendone consapevole, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la VIA – che avrebbe potuto conseguire entro 90 giorni dalla diffusione di un annuncio, a mezzo stampa, dall’avvenuta presentazione della domanda – prima dell’autorizzazione unica.

Il motivo risulta malposto sotto il profilo della dedotta ricorrenza dell’error in iudicando. I ricorrenti dimostrano, infatti, di non avere messo a fuoco la decisione della Corte d’Appello che, partendo dal presupposto che tanto Enerqos quanto la società Saim fossero consapevoli che, chiedendo le autorizzazioni uniche regionali per i progetti di cinque impianti siti in terreni limitrofi e per di più accomunati dalla richiesta di allaccio ad una stessa cabina Enel, sarebbero andate incontro ad un diniego da parte della Regione Puglia, la quale avrebbe, come poi accaduto, subordinato l’autorizzazione all’ottenimento della VIA, ciononostante concordavano di scegliere operativamente di procedere con le richieste di singole autorizzazioni regionali.

La sentenza ha ritenuto, infatti, che le parti erano nella condizione di poter ragionevolmente escludere che i progetti potessero essere assentiti con semplice Autorizzazione regionale unica piuttosto che attraverso la più complessa e costosa VIA, a prescindere dal fatto che essa dovesse poi essere seguita, a sua volta, dall’Autorizzazione regionale unica.

Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 valgono le considerazioni già formulate circa il mancato rispetto del regime processuale previsto per la sua proposizione.

6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti deducono la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116c.p.c., dell’art. 354 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

La statuizione oggetto di censura è quella con cui la Corte d’Appello ha negato che il mancato ottenimento delle autorizzazioni uniche fosse da imputare ad Enerqos, ritenendo parziale ed errata la valutazione di un serie di fatti processuali: mancata attivazione per ottenere le autorizzazioni durante la pendenza del procedimento amministrativo; mancato ottenimento della lettera di garanzia e asseverazione dei piani finanziari; diniego di autorizzazione unica per il progetto (OMISSIS) per negligenza di Enerqos nella consultazione della posta elettronica certificata indirizzata ad Eliocab; ritardo nella consegna della lettera di patronage bancaria; mancata comunicazione del cambio di sede legale; mancata condivisione delle comunicazioni che pervenivano alla Eliocab tramite Pec.

Anche questo motivo, per un verso, tenta di aggirare quello che rappresenta il nucleo essenziale della sentenza, per altro, suggerisce una diversa interpretazione delle condotte tenute da Enerqos, già ritenute ininfluenti dalla Corte territoriale, al fine di far emergere l’imputabilità ad essa del mancato ottenimento dell’autorizzazione unica regionale.

7. Con il settimo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza gravata per violazione ed errata applicazione dell’art. 1294 c.c. e del principio della responsabilità patrimoniale generica, per non avere il giudice a quo considerato che le quote di partecipazione all’affare erano differenziate per i tre partner privati e che l’adesione al contratto non era avvenuta in maniera paritetica e solidale, ma in forza della differente partecipazione alla società Saim da parte dei soci Ma.Sa. (40%) M.E. e L.K. (10%) che, infatti, avevano ricevuto somme differenti a titolo di acconto e che, comunque, avevano dato un apporto causale diverso all’affare.

Il motivo risulta infondato.

Il fatto che la misura della partecipazione dei soci della Saim non fosse eguale e che quindi ciascuno di essi avesse ricevuto una percentuale degli acconti versati dalla Enerqos pari alla propria quota societaria assume rilievo ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso interno, ma non ha alcuna influenza sulla natura solidale piuttosto che parziaria dell’obbligazione. Va, infatti, considerato che, di norma, e cioè salvo che sia diversamente specificato nel titolo o previsto dalla legge, la solidarietà assiste le obbligazioni con pluralità di soggetti ex latere debitoris (art. 1294 c.c.).

Nessun rimprovero può dunque muoversi alla sentenza gravata, per aver ritenuto, con adeguata motivazione, quella restitutoria un’obbligazione solidale. Del resto, nessun argomento è stato addotto dai ricorrenti per dimostrare la natura parziaria dell’obbligazione, essendo evidente che ciò che i ricorrenti hanno sottoposto all’attenzione di questa Corte servirebbe tutt’al più a vincere la presunzione di cui all’art. 1298 c.c., comma 2.

8. Con l’ottavo motivo, subordinato rispetto ai precedenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti imputano al giudice a quo di avere erroneamente interpretato ed applicato gli artt. 5.3, 5.5 e 7 dell’Accordo quadro in relazione all’oggetto ed ambito della restituzione.

Il motivo è inammissibile.

Per sostenere argomentativamente il vizio denunciato sarebbe stato necessario individuare l’errore interpretativo, il quale, non potendo consistere nell’esito dell’interpretazione tout court, richiedeva l’individuazione dei canoni ermeneutici che la Corte territoriale avrebbe violato.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 13.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA