Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28863 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 49-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C. (c.f. (OMISSIS)), C.M.A.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

G.G. BELLI 39, presso l’avvocato SCIARRETTA FRANCO, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

22/11/2007, n. 207/07 R.E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

LA CORTE

rilevato:

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 22.11.07 con cui esso Ministero veniva condannato al pagamento in favore di C.C. e di C.M.A., quali eredi di T.B. della somma di Euro 27.700,00 a titolo di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei Conti iniziato il 22.9.65; che C.C. e C.A. hanno resistito con controricorso; che la Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA

Il decreto impugnato, rilevato che il giudizio presupposto di primo grado era iniziato il 22.9.65 ha ritenuto che l’eccessiva durata dovesse essere calcolata fino alla data della morte del T. avvenuta il (OMISSIS) per una eccessiva durata complessiva di anni 27 e mesi sette riconoscendo un equo indennizzo pari a 27.700,00 Euro.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce che ai fini del riconoscimento del periodo di eccessiva durata non poteva riconoscersi il periodo anteriore alla entrata in vigore in Italia della Convenzione dei diritti dell’uomo avvenuta in data 31.7.73 e che conseguentemente dovesse escludersi dal calcolo della durata il periodo compreso tra il 21.9.65 e la predetta data del 31.7.73.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato risulta infatti notificato in data 26.2.08 come risulta dall’originale depositato in atti mentre il ricorso è stato proposto con notifica a mezzo del servizio postale a seguito di spedizione del 12.12.08 ben oltre quindi il termine di sessanta giorni previsto dal codice di procedura civile.

Segue alla soccombenza la condanna del ministero ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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