Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28863 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8002/2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO, 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 23150/2017 del TRIBUNALE di TORINO, del

10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.L. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto in data 10-1-2018, comunicato in data 23-1-2018, col quale il tribunale di Torino ne ha respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11 e art. 8, comma 2, in combinazione con la direttiva 2013/32-UE, art. 16, stante l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione personale; col secondo motivo denunzia, inoltre, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 5 e art. 14 e della direttiva 2011/95-UE, art. 15, atteso il mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria a fronte del pericolo di danno grave suscettibile di provenire anche da soggetti diversi dallo Stato;

il primo motivo è manifestamente fondato e tanto determina l’assorbimento del secondo;

il decreto impugnato evidenzia che il ricorrente aveva chiesto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a);

l’istanza è stata disattesa sul rilievo che, in combinazione con quanto previsto dal decimo comma, la norma deve essere intesa nel senso che l’udienza debba essere fissata “qualora non siano disponibili o la videoregistrazione o il verbale della audizione”, mentre qualora siano agli atti o l’una o l’altro non trova applicazione la disposizione in oggetto sebbene il collegio debba valutare la sussistenza “delle altre (..) ipotesi previste dall’art. 35 (bis), commi 10 e 11”;

su tale base interpretativa il tribunale ha osservato che l’udienza non doveva essere disposta “essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla commissione territoriale”;

al contrario questa Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (v. Cass. n. 17717-18);

pertanto, in mancanza della videoregistrazione, la circostanza che sia disponibile il verbale di audizione non rileva al fine di escludere l’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice; cosa diversa è invece l’eventualità di far luogo in tale udienza all’audizione personale, che resta nella piena discrezionalità del collegio;

il tribunale di Torino ha infranto il principio appena detto, sicchè il decreto va cassato;

segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, il quale si uniformerà al principio sopra esposto; il secondo motivo è assorbito;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA