Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28862 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14199-2006 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AGRI 3, presso l’avvocato MORMINO IGNAZIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONREALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187,

presso l’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RIZZUTO GIROLAMO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MORMINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato RIZZUTO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G., con citazione in data 17 ottobre 1995, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Monreale assumendo che il Comune aveva occupato nel 1986, nell’ambito di due procedimenti espropriativi preordinati alla realizzazione del complesso edilizio sede del Comando Gruppo (OMISSIS) dell’Arma dei Carabinieri e della adiacente strada di P.R.G., un’area di sua proprietà estesa are 10,52; che a seguito di comunicazione in data 4 agosto 1987 della determinazione della indennità provvisoria aveva proposto opposizione alla stima, rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo sul rilievo che la proprietà del terreno era già passata al Comune di Monreale tra il 1986 ed il 1987 per effetto di accessione invertita.

Chiese, pertanto, la condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale e che gli fosse corrisposta la indennità di occupazione temporanea dal 13 marzo 1986, oltre rivalutazione e interessi.

Il Comune di Monreale, costituitosi in giudizio, eccepì la prescrizione dei diritti azionati.

Il Tribunale adito condannò il Comune di Monreale al pagamento in favore del C. della somma di Euro 84.093,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno per la perdita della porzione di mq. 834 e rigettò le domande di risarcimento del danno per la perdita della restante porzione di mq. 117, ritenendo prescritto il diritto, nonchè le domande di condanna al pagamento delle indennità di occupazione. Detta sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo dal Comune di Monreale, che in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta per la perdita della proprietà dell’area di mq. 834.

sul rilievo che al momento della proposizione della domanda risarcitoria, il termine prescrizionale di cinque anni era già spirato, risalendo al dicembre 1986 la verificatasi accessione invertita e non potendosi attribuire alcun effetto interruttivo e conservativo alla domanda di opposizione alla stima proposta in data 4.9.1987 in relazione all’immobile esteso mq. 834 e definita con sentenza emessa il 24 gennaio- 10 marzo 1992.

Avverso detta sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Comune di Monreale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2943, 2944 e 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto del codice civile; omessa insufficiente contraddittoria motivazione su circostanze decisive, omesso esame di atti processuali decisivi.

Deduce il ricorrente che la motivazione adottata dalla Corte di merito per ritenere intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione ed, inoltre, sarebbe palesemente insufficiente ed omissiva dell’esame di numerose risultanze processuali decisive (ordinanze di proroga del termine di occupazione legittima), che se esaminate avrebbero comportato una diversa decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art. 2943 c.c., nn. 1 e 2 dispone che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio e che è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’art. 2945 c.c., comma 2, dispone che se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati nell’art. 2943, commi 1 e 2 la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. E’ pacifico che il C., a seguito di comunicazione in data 4 agosto 1987 della determinazione della indennità provvisoria, aveva proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, con atto 4.9.1987, opposizione alla stima, che detto giudice aveva respinto, on sentenza 24 gennaio-10 marzo 1992, sul rilievo che la proprietà del terreno era già passata al Comune di Monreale tra il 1986 ed il 1987 per effetto di accessione invertita.

Il collegio ritiene che con la proposizione della opposizione alla stima si sia verificata l’interruzione della prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno richiesto per la verificatasi accessione appropriativa dell’area di mq. 834 e che l’effetto interruttivo sia perdurato sino al passaggio in giudicato della sentenza, di cui sopra, emessa nel gennaio 1992.

Con la sentenza n. 485 del 1999, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, nella ipotesi in cui, verificatasi l’occupazione acquisitiva in assenza del decreto di esproprio, l’espropriante proceda tuttavia alla determinazione della indennità di esproprio, ovvero all’offerta o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto del’ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.

Analogo discorso devesi fare per il giudizio di opposizione alla stima, atteso che con detta azione si chiede il ristoro patrimoniale conseguente alla perdita, per la acquisizione alla pubblica amministrazione, dello stesso diritto di proprietà sul medesimo bene, vale a dire il diritto al ristoro per la perdita dello stesso bene della vita, che si fa valere, qualora se ne verifichino i presupposti, con l’azione risarcitoria proposta a seguito di occupazione acquisitiva.

Qualora poi la sentenza della Corte d’Appello (di rigetto) summenzionata dovesse essere ritenuta sostanzialmente una sentenza di incompetenza per aver il C. proposto dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, senza che ne ricorressero i presupposti, un’azione di opposizione alla stima, devesi pur sempre ritenere che l’effetto interruttivo permanente si è prodotto fino al giudicato dichiarativo della incompetenza. (cfr. in tal senso: cass. n. 14243 del 1999; cass. n. 5085 del 1987; cass. n. 5353 del 1985).

Nel caso che ne occupa risulta che il C. ha perso il diritto dominicale sul terreno de quo tra il 1986 ed il 1987, che il giudizio di opposizione alla stima è stato proposto nel settembre del 1987, che la sentenza della Corte d’Appello è stata depositata nel giugno 1992, che è sicuramente passata in giudicato in mancanza di impugnazione dopo un anno dal suo deposito, per cui, quando nel 1995 è stata proposta l’azione risarcitoria, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da accessione acquisitiva non si era ancora verificata.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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