Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28862 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28579-2019 proposto da:

M.J., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA VARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE C/O

PREFETTURA DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.J., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè coinvolto in una disputa ereditaria per il possesso di un terreno ed esposto al rischio di essere ucciso, come già accaduto al fratello maggiore, dalla persona (marito di una delle tre mogli del padre) che voleva diventare proprietario del terreno.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza n. 6517 del 12 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia M.J. ricorre per cassazione con 4 motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7, 8.

Denuncia il ricorrente che il giudice del merito avrebbe errato perchè ha ritenuto non credibile il ricorrente.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 7, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8,10 e 3 per avere il giudice di prime cure escluso l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla mancata costituzione dell’amministrazione statale convenuta richiesta ex lege.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, fissate nel suddetto decreto legislativo, non avendo il giudice di primo grado (pag. 6 e 7 decreto impugnato) compiuto un esame approfondito e comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 14 per avere il giudice di prime cure omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base dei report e dell’omessa attività istruttoria sopra indicata; violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari I motivi congiuntamente esaminati sono inammissibili.

Lo sono innanzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito. Nel caso di specie nulla di ciò è stato fatto.

In secondo luogo le censure sono generiche ed apodittiche e non si raffrontano con le rationes decidendi della sentenza.

I motivi sarebbero anche inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di là della veste formale conferita alla censura il contenuto della motivazione della sentenza che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici. Sono anche fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014.

Infine il giudice del merito ha ritenuto non credibile il ricorrente nella parte in cui ha giustificato i motivi del suo espatrio.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente in merito alla vicenda narrata appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice, volta che la storia del Paese viene puntualmente ricostruita utilizzando fonti ufficiali ed aggiornate, per oltre due pagine, escludendone poi, fondatamente, la caratteristica di Stato attualmente teatro di conflitto armato, ed evidenziandosene, di converso, la forte evoluzione sul piano della lotta alla criminalità e alla pirateria. E’ stato evidenziato anche come la magistratura ha dimostrato di essere indipendente e ha conquistato la fiducia dei (OMISSIS).

Infine per quanto riguarda il motivo in cui lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria perchè il giudice avrebbe omesso di considerare lo stato di estrema vulnerabilità del ricorrente, anche tale censura è inammissibile in quanto il giudice ha effettuato la comparazione prevista dalla giurisprudenza di questa Corte (pag. 10 decreto impugnato) esaminando anche la denuncia di particolare vulnerabilità del ricorrente per essere stato vittima di tratta. Ma tale ultima circostanza è stata ritenuta non provata nè dal racconto del ricorrente nè dalle allegazioni fatte nella richiesta di protezione internazionale. E anche il motivo di ricorso si limita ad una apodittica e generica richiesta.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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