Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28861 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6769/2018 proposto da:
BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale dott.ssa Elga
Fontanini, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI
55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA BIGLIA,
GIUSEPPE MERCANTI;
– ricorrente –
contro
V.G.C., C.M.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 124, presso lo studio
dell’avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANDREA PETTINI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 20623/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 31/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Banco BPM s.p.a. ha proposto istanza di revocazione dell’ordinanza n. 20623-17 con la quale questa Corte, per quanto ancora rileva, ha accolto il ricorso principale di V.G.C. e di C.M.C. avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze del 249-2012;
tale sentenza aveva dichiarato estinto, per inesistenza della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza (del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 8, recante il processo cd. societario), il giudizio intrapreso dai medesimi V.- C. contro la banca;
in accoglimento dei due motivi di ricorso principale, allora proposti, l’ordinanza n. 20623-17, cassando la sentenza d’appello con rinvio, ha osservato che la notificazione diretta a mezzo fax dell’atto da parte del difensore di una parte a quello dell’altra era in effetti invalida, ma non inesistente; donde la nullità della notificazione era sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;
nello specifico la nullità era stata, a dire della Corte, sanata dal raggiungimento dello scopo conseguito con la conoscenza, “da controparte ammessa”, degli atti che erano stati comunicati a mezzo fax: la memoria del D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 7, notificata il 24 ottobre 2005, cui era seguita la replica notificata il 30 ottobre 2005, con assegnazione del termine; nonchè l’istanza ex art. 8 D.Lgs. citato, notificata il 16 novembre 2005, cui era seguita la memoria ex art. 10 D.Lgs. citato a opera della convenuta, la quale aveva dato atto del ricevimento anche della replica del 24 ottobre (in base pure alla pag. 7 della sentenza ivi impugnata); e il fatto che la memoria fosse tardiva non consentiva la decorrenza anticipata al termine di fissazione dell’udienza comunque utilizzato;
il Banco BPM denunzia al riguardo un duplice motivo di revocazione;
V. resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
secondo la ricorrente, l’ordinanza sarebbe revocabile poichè (a) si sarebbe dovuta considerare la non corrispondenza tra la copia della memoria del 24 ottobre 2005, trasmessa via fax, e l’originale depositato dagli attori in cancelleria; (b) si sarebbe dovuta considerare di fatto inesistente la notifica, da parte del Banco, della memoria di replica del 30 ottobre 2005;
il ricorso per revocazione, ad avviso del Collegio, è inammissibile; la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è suscettibile di revocazione (art. 391-bis c.p.c.) se affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4;
vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, “e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
in sostanza, l’errore revocatorio rileva solo se incidente su un punto non controverso e non costituente necessario oggetto di pronuncia; nel caso di specie la questione controversa atteneva proprio alla rilevanza della sanatoria della nullità della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza a motivo degli atti sopra menzionati, la quale sanatoria era stata dedotta col secondo motivo di ricorso;
in particolare la sentenza d’appello, dichiarativa dell’estinzione del giudizio, era stata censurata deducendo quei medesimi fatti, siccome risultanti dagli atti del processo; e dunque la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.”perchè, al più, la notificazione era nulla e non inesistente, con sanatoria della stessa, attesa l’incontestata circostanza della sua recezione e conoscenza da parte del difensore di controparte” in base alla “notifica a mezzo fax sia della memoria del 21 ottobre 2005, sia dell’istanza di fissazione dell’udienza del 16 novembre 2005”;
quello afferente era, dunque, il punto controverso sul quale la Cassazione era chiamata a decidere mediante diretto esame degli atti processuali, essendo stato dedotto un vizio in procedendo; e ciò esclude in radice ogni possibilità di assumere l’attuale doglianza come diretta a far valere un errore di tipo revocatorio;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018