Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28860 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5592/2010 proposto da:

T.F. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LOJODICE Oscar,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

10/12/2009, n. 763/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce con decreto emesso il 10 dicembre 2009, rigettò il ricorso della sig.ra T.F., la quale aveva chiesto un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo in materia previdenziale da lei instaurato nel maggio del 2005 e conclusosi nel giugno 2007.

Reputò la corte barese che la durata di detto processo non potesse dirsi eccessiva e che, inoltre, non sussistevano gli estremi di un rilevante patema d’animo della parte in attesa di giustizia, perchè la pretesa fatta valere dall’attrice era di modesta entità e risultava manifestamente infondata.

Per la cassazione di tale decreto la sig.ra T. ha proposto ricorso, deducendo due motivi di doglianza, ai quali l’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso è privo di fondamento nella parte in cui censura il merito della decisione riguardante la non irragionevole durata della causa previdenziale di cui si discute.

Il giudizio espresso dalla corte d’appello a tal riguardo appare, infatti, sufficientemente motivato, essendo stato esattamente rilevato che detta causa è durata poco più di due anni.

Una simile durata risulta ampiamente inferiore al limite di ragionevolezza che tanto la giurisprudenza della Corte europea per i Diritti dell’Uomo quanto quella di questa corte hanno da tempo individuato; nè la pretesa della ricorrente di quantificare in misura minore il tempo ragionevolmente occorrente per la risoluzione della specifica vertenza di cui qui si discute può trovare ingresso in questa sede, implicando un giudizio di merito che esula dalle competenze della Corte di cassazione.

Resta in ciò assorbito l’esame di ogni altra doglianza, salvo quelle riguardanti la mancata compensazione delle spese processuali e la loro liquidazione in misura reputata eccessiva.

La decisione della corte d’appello di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di causa, coerente col principio di soccombenza, è criticata in quanto si assume che la difesa dell’amministrazione convenuta non aveva richiesto una simile condanna ma aveva invece concluso per la compensazione di dette spese.

La riferita doglianza, che si fonda sul contenuto delle difese esposte dalla controparte nel giudizio di merito, avrebbe dovuto però comportare, oltre alla specifica indicazione degli atti processuali nei quali quelle difese erano state espresse, il deposito di tali atti a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Non risulta che ciò sia stato fatto, nè altrimenti è dato rinvenire nelle produzioni effettuate nel giudizio di cassazione gli atti difensivi nei quali la difesa dell’amministrazione convenuta avrebbe avanzato, nel giudizio di merito, la richiesta di compensazione delle spese processuali; richiesta di cui neppure il decreto impugnato reca traccia. La censura riguardante la condanna della ricorrente al pagamento di tali spese è quindi da considerare improcedibile.

Non è invece ammissibile l’ulteriore censura concernente i criteri in base ai quali le spese processuali sono state liquidate dalla corte d’appello, per difetto di analitica specificazione delle voci di tariffa che si assumono violate.

Il ricorso è perciò da rigettare, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento anche delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre a quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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