Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28860 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29172/19 proposto da:

-) B.B.A., elettivamente domiciliato a Roma, p.za

Amedeo Capponi n. 16, presso l’avvocato Carlo Staccioli, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 23.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.B.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4: (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto perseguitato dagli appartenenti ad una setta segreta dedita a riti magici e violenti, la (OMISSIS), i quali con la forza pretendevano che anch’egli si affiliasse al loro gruppo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.B.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 23.8.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente fosse inattendibile;

-) di conseguenza, lo status di rifugiato non potesse essergli accordato;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa in quanto, in caso di rimpatrio, il richiedente non era esposto nè al rischio di condanna a morte, nè al rischio di tortura o trattamenti degradanti, anche in questo caso alla luce della inattendibilità del suo racconto;

-) la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essergli concessa, perchè in (OMISSIS) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non potesse essergli concesso, in quanto:

-) il richiedente non aveva raggiunto alcun radicamento in Italia;

-) i problemi di salute da lui posti a fondamento della domanda non erano tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) in caso di rimpatrio non sarebbe stato esposto a particolari condizioni di vulnerabilità.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.B.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura il decreto nella parte in cui ha giudicato inattendibile il suo racconto.

Sostiene che il tribunale avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere formulato il suddetto giudizio di inattendibilità “senza indicare elementi oggettivi che possano inficiare la buona fede del ricorrente”.

1.1. Il motivo è infondato.

Il giudizio di inattendibilità, se pure deve essere compiuto osservando il modus procedendi stabilito dalla legge, resta comunque una valutazione di merito.

Il giudice di merito per motivare la propria valutazione di inattendibilità non ha alcun obbligo di indicare “gli elementi oggettivi che inficiano la buona fede del ricorrente”, in quanto la falsità del racconto può essere desunta da qualsiasi elemento, probatorio o indiziario, oggettivo o soggettivo.

Nel caso di specie il tribunale ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali il ricorrente non era attendibile, ed ha perciò assolto tanto l’onere di motivazione, quanto quello di rispettare le prescrizioni di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Col secondo motivo il ricorrente formula una tesi così riassumibile: poichè è lo stesso tribunale ad ammettere che la setta “(OMISSIS)” sia violenta, avrebbe dovuto concludere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Il tribunale ha infatti ritenuto in punto di fatto inattendibile il ricorrente, e di conseguenza ha escluso che egli fosse davvero perseguitato dagli affiliati alla (OMISSIS).

Tale ratio decidendi, come s’è visto corretta, rendeva irrilevante ai fini del decidere la circostanza che la (OMISSIS) fosse o non fosse una setta violenta.

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Sostiene una tesi così riassumibile: “poichè il giudizio di inattendibilità è stato già confutato con le argomentazioni che precedono, ne consegue che il decreto impugnato è errato nell’applicazione della disciplina” della protezione sussidiaria.

3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

4. Col quarto motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Torna a sostenere che, se egli tornasse in (OMISSIS), sarebbe esposto alla vendetta degli aderenti alla suddetta setta, nè lo Stato sarebbe in grado di proteggerlo.

4.1. Il motivo è anch’esso manifestamente inammissibile.

A prescindere dal fatto che il rischio di persecuzione da parte di privati, in uno Stato che non è in grado di proteggere l’incolumità dei cittadini, giustificherebbe la domanda di protezione sussidiaria e non quella di protezione umanitaria, in ogni caso l’illustrazione del motivo non contiene alcuna effettiva censura avverso le motivazioni con cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, e cioè la insussistenza di una situazione di vulnerabilità.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della Amministrazione.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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