Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28860 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6335-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNANA TORTOLINI

30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 40266/2016 del GIUDICE DI PACE di

BOLOGNA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Bologna, notificata il 16-1-2018, che ha confermato il decreto di espulsione adottato dal prefetto il 20-92016;

il ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

le pregiudiziali questioni di costituzionalità, sollevate dal ricorrente a proposito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, sono manifestamente inammissibili, essendo relative alle modalità esecutive del provvedimento di espulsione (con accompagnamento immediato alla frontiera), mentre nella specie non di questo si discute ma del provvedimento in sè;

resta salva l’ultima questione, relativa alla mancata previsione del potere del giudice di sospendere il provvedimento espulsivo, che è peraltro manifestamente infondata per quanto infra; col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2 e 13 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, attesa la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua da lui conosciuta: a suo dire, in Gambia (paese di origine) è stato eliminato l’inglese come lingua ufficiale, e tale lingua in ogni caso sarebbe ignota alla maggior parte della popolazione;

il motivo è inammissibile perchè non pertinente alla ratio dell’ordinanza, avendo il giudice di pace puntualizzato che lo stesso ricorrente aveva chiesto che gli atti a lui destinati fossero tradotti in lingua inglese; donde la condivisibile correlata presunzione di conoscenza di tale lingua a prescindere da ogni considerazione circa il parlato del Gambia;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, 28, 32 e 33, e del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19, poichè il provvedimento si era basato non solo sull’ingresso in Italia ma anche sull’accertamento dell’età, effettuato in base a esami radiografici che si sarebbero dovuti ritenere privi di valenza scientifica e giuridica, e nonostante l’avvenuta produzione di documentazione attestante la minore età dell’interessato; il motivo è in parte inammissibile poichè sottende una censura in fatto, e in parte è anche infondato;

il giudice di pace ha messo in evidenza che era stata accertata la presumibile età di diciannove anni in base ad apposita perizia medico-legale;

i relativi risultati sono ben specificati nella motivazione; in proposito la Corte reputa di affermare il principio per cui, ove l’età della persona interessata risulti incerta, il ricorso al metodo di indagine di ordine medico-legale, onde stabilirne quella effettiva, è non solo pienamente legittimo ma addirittura doveroso, non potendosi ritenere altrimenti surrogabile mediante metodo dotato di altrettanta affidabilità;

nè del resto un eventuale metodo alternativo di verifica è minimamente ipotizzato nel ricorso e nella memoria; col terzo mezzo si deduce infine la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, della Direttiva 2008/115-CE, artt. 6 e 9, e della Convenzione di Ginevra, art. 33, sui rifugiati, poichè, a fronte della manifestazione di volontà attestata dall’avvenuta formalizzazione di una domanda di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto annullare l’espulsione o comunque sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento afferente la suddetta protezione internazionale; il motivo è infondato;

ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, chi abbia proposto domanda di protezione internazionale è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale;

tuttavia nella specie l’ordinanza dà atto che la domanda di protezione era stata inoltrata il 29-11-2016, dopo la notifica del provvedimento di espulsione (20-9-2016);

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (v. Cass. Sez. U n. 22217-06);

se ne desume che non rileva, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento – che al giudice è richiesta -, l’eventualità di una domanda di protezione inoltrata dopo l’espulsione;

occorre anche dire che il giudice di pace ha affermato esistenti i suddetti requisiti di legge, e tale affermazione non è stata censurata; è poi principio acquisito che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può adottare alcun provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., poichè giustappunto in relazione al suindicato oggetto del giudizio, l’accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato (a tipo protezione internazionale) non si pone in nesso di pregiudizialità con l’opposizione all’espulsione, che unicamente egli deve decidere (cfr. Cass. n. 22367-07; e v. più di recente Cass. n. 12976-16);

la correlata questione di costituzionalità, di cui all’inizio si è detto, è manifestamente infondata poichè postula una critica all’automatismo di disciplina che presidia il meccanismo di espulsione; e questa Corte ha già chiarito che l’automatismo espulsivo al mero decorrere di una situazione di irregolare presenza sul territorio dello Stato è garanzia per lo straniero, che vede eliminata ogni possibilità di arbitrio da parte della P.A., ed è condizione di efficacia dell’intero sistema che presidia alla regolazione dei flussi migratori, per il quale hanno diritto a permanere nello Stato soltanto coloro che ne abbiano effettivo e valido titolo (v. Cass. n. 2973-08);

il ricorso pertanto è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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