Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2886 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15883/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS Fabio Massimo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTORA ALBERTO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 20.2.07, depositata il

30/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.C. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza n. 46/5/06, con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap, affermava che il contribuente, promotore finanziario, non era assoggettabile ad Irap essendo nella specie risultata la mancanza di autonoma organizzazione, atteso l’utilizzo di beni strumentali di valore non consistente e l’assenza di dipendenti o collaboratori.

I due motivi di ricorso, coi quali l’Agenzia deduce che i giudici della C.T.R. avrebbero dovuto accertare la forma dell’attività svolta dal promotore finanziario (se nell’ambito di un’attività libero-professionale, dipendente o d’impresa), restando in tale ultimo caso irrilevante la verifica in concreto dell’esistenza di autonoma organizzazione, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.

SS.UU. n. 12111 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Rilevato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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