Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2886 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.2886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 12689-2019 proposto da:

V.G. difensore della IGM AMBIENTE SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2567/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

L’Avv. V.G. quale procuratore e difensore di IGM Ambiente s.r.l. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 2567/19, depositata il 30.1.2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 393/16/2013 depositata il 28.10.2013, ha condannato l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. alle spese in favore della controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto istanza.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie;

l’Avv. V.G. difensore della controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2567/19, depositata il 30.1.2019 sia corretto aggiungendo ” da distrarsi in favore dell’Avv. V.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese del giudizio di legittimità”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2567/19, depositata il 30.1.2019 sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. V.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole ” spese del giudizio di legittimità “; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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