Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2886 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2886 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 19525-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80255230585, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
DI NARDI IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE SEBASTIANELLI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 94/2014 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 31/01/2014;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Rilevato che:

il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla odierna

della Ricerca con reiterati contratti a tempo determinato, e ha
condannato il MIUR al pagamento in favore della parte ricorrente
delle differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di
servizio, in misura pari a quella riconosciuta ai lavoratori a tempo
indeterminato;
la sentenza è stata impugnata dal Ministero e dalla lavoratrice e la Corte
di appello di Ancona ha rigettato entrambi gli appelli, ribadendo
l’esistenza di un diritto dei lavoratori a tempo determinato ad una
retribuzione non inferiore a quella spettante, per analogo lavoro, ai
lavoratori a tempo indeterminato, e ciò alla luce dell’articolo 4, punto 1
dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria;
contro la sentenza, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione;
la parte lavoratrice ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ.
(rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della
stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del
processo ai sensi di tale norma;
Ric. 2014 n. 19525 sez. ML – ud. 10-01-2018
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parte intimata, assunta dal Ministero della Istruzione, della Università e

invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai
loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18
febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla

391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori
richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del
presente giudizio.
Ric. 2014 n, 19525 sez. ML – ud. 10-01-2018
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regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Il Presidente estensore

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018

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