Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28859 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5591/2010 proposto da:

D.G.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOJODICE Oscar,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

26/11/2009; n. 262/09 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.F. ha chiesto alla Corte d’Appello di Lecce la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniale per l’eccessiva durata di un processo in materia di lavoro, introdotto dinanzi al Tribunale di Bari, con ricorso depositato in data 5.3.2003, per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento del trattamento di disoccupazione agricola speciale relativo all’anno 2001, e definito con sentenza depositata in data 17.10.2007.

La Corte adita pur riconoscendo che la durata del processo aveva superato di anni 1 e mesi cinque la durata da ritenersi ragionevole di tre anni, rigettava la domanda di equa riparazione affermando che la eccessiva durata era da imputarsi al ricorrente, perchè la prima udienza, fissata per il 31.10.2005, era stata rinviata a causa della mancata notifica all’INPS dell’atto introduttivo, così come la successiva udienza del 9.10.2006.

La causa era stata, poi, decisa alla prima udienza utile dopo la regolare instaurazione del contraddittorio e cioè all’udienza dell’8.10.2007, in cui si era costituito l’INPS evidenziando di avere versato la prestazione oggetto di causa nelle more del giudizio.

Per quanto precede la Corte adita ha rigettato il ricorso del D. G..

Avverso detto decreto D.G.F. ha proposto ricorso per cassazione denunciando la contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso denuncia la contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione.

Deduce il ricorrente che se la Corte d’Appello di Lecce avesse preso in esame il concreto svolgimento del processo, avrebbe dovuto accogliere il ricorso, non potendosi ritenere che le singole attività che sono state compiute, ossia due rinvii e tre udienze siano tali da giustificarne la concreta durata pari a cinquantatre mesi.

Il comportamento processuale del ricorrente potrebbe fare ritenere imputabili allo stesso i due rinvii e le tre udienze tenutesi, ma non sarebbe idoneo a far ritenere ragionevole una durata della causa in primo grado di anni quattro e mesi cinque.

Il ricorso è infondato.

Risulta dal decreto impugnato che il D.G. ha depositato il ricorso dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere dall’INPS il pagamento del trattamento di disoccupazione agricola speciale in data 5.3.2003.

Il D.G. prende in considerazione tale data, quale dies a quo, per assumere la eccessiva durata del processo presupposto.

Risulta però dal decreto impugnato che alla data fissata dal giudice per la comparizione delle parti, 31.10.2005 la causa è stata rinviata alla udienza del 9.10.2006, non avendo il ricorrente provveduto a notificare alla controparte l’atto introduttivo, omissione verificatasi anche a seguito del nuovo rinvio, sicchè solo a seguito di ulteriore rinvio per il medesimo adempimento si instaurava tra le parti il contraddittorio con la notifica dell’atto introduttivo all’INPS. Alla nuova udienza per la comparizione delle parti e discussione dell’8.10.2007 si costituiva l’INPS evidenziando di avere versato al ricorrente la prestazione richiesta nelle more del giudizio, per cui in data 17.10.2007 la causa era stata definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Alla luce di queste risultanze circa lo svolgimento del processo presupposto deve essere preso in considerazione, al fine di stabilire se vi fu un eccesso di durata dello stesso, il periodo in cui si è effettivamente instaurato il contraddittorio tra le parti, dovendo essere imputato a negligenza del ricorrente il periodo trascorso per non avere questi provveduto alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre non può il ricorrente ragionevolmente lamentare la sussistenza di un qualche patema d’animo per la durata del processo fino alla intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo l’interesse alla decisione sulla domanda, da lui proposta, venuto meno con il soddisfacimento da parte dell’INPS della pretesa (trattamento di disoccupazione agricola speciale per l’anno 2001) nel corso del giudizio, soddisfacimento certamente intervenuto prima che l’INPS si costituisse in giudizio facendo presente la circostanza.

In questo contesto non può fondatamente ritenersi che il processo presupposto abbia avuto una durata superiore a quella da ritenersi ragionevole.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione, data la modestia dell’indennizzo richiesto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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