Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28856 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28939/19 proposto da:

-) B.A.T., elettivamente domiciliato a Napoli, via

Toledo n. 106, presso l’avvocato Marco Esposito, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 11.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A.T., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il (OMISSIS) in seguito sia alle minacce ricevute da parte di un generale dell’esercito e dai suoi seguaci, per avere rifiutato la loro proposta di partecipare ad un complotto per uccidere un uomo politico; sia alle minacce ricevute dai suoi fratellastri, dai quali era ingiustamente accusato di essersi appropriato dell’eredità paterna.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.A.T. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 15.6.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) il richiedente non era attendibile, nella parte in cui riferì di temere che, in caso di rimpatrio, potesse essere ucciso dagli accoliti di un generale dell’esercito, il che impediva di accogliere la domanda di asilo politico;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa, perchè il richiedente, in caso di rimpatrio, non era esposto al rischio di condanna morte o tortura;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nella zona di provenienza del ricorrente non era in atto alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè: a) sebbene il richiedente avesse dimostrati di avere lavorato e frequentato corsi di lingua, tali circostanze, da sole, non erano sufficienti per ritenerlo una persona “vulnerabile”; b) non esistevano elementi di fatto sufficienti per affermare che, in caso di rimpatrio, il richiedente non avrebbe avuto una esistenza libera e dignitosa.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato per cassazione da B.A.T. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso contiene più censure.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che il decreto sarebbe contraddittorio nella parte in cui ha formulato il giudizio di inattendibilità del richiedente.

Deduce che il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente perchè contraddittorio, e la contraddizione stava in ciò che il richiedente asilo aveva da un lato affermato di avere svolto l’attività di informatore politico per il capo del governo; e dall’altro di non sapere chi fosse il principale oppositore di esso.

Tuttavia, prosegue il ricorrente, egli non aveva affatto affermato di non conoscere l’oppositore del governo, ma anzi aveva dichiarato di averlo persino incontrato.

1.1. Il motivo va qualificato ex officio come denuncia di nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile nella motivazione, ed è manifestamente infondato.

Il tribunale, infatti, non ha mai affermato quel che il ricorrente pretende di fargli dire. La sentenza, infatti, ha così ragionato:

-) il richiedente ha dichiarato che un alto ufficiale dell’esercito, tale generale D. (o D.), gli offrì del denaro per uccidere il capo del governo;

-) il richiedente ha tuttavia affermato che quando per la prima volta venne contattato al telefono da questo generale “non sapeva chi fosse”;

-) poichè il richiedente, per sua stessa ammissione, era un informatore politico del capo del governo, è inverosimile che non sapesse chi fosse uno dei principali oppositori del governo stesso. Questo ragionamento non è contraddittorio e non è illogico.

Nè sussiste il travisamento degli atti processuali.

Infatti, come già rilevato, fu proprio l’odierno ricorrente a dichiarare di “non sapere chi fosse” il generale D.: e dunque se contraddizione vi fu, questa era nel racconto del richiedente, e non nella sentenza che quel racconto ha riferito.

2. Con una seconda censura il ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il rimpatrio del ricorrente non lo esporrebbe al pericolo di morte, sul presupposto che – per ammissione dello stesso richiedente – le minacce da parte dei seguaci del generale D. erano cessate.

Deduce in contrario il ricorrente che il tribunale, nel formulare tale giudizio, avrebbe trascurato di considerare quanto da lui riferito, e cioè di avere appreso dalla madre che ” D. aveva mandato la polizia per due volte per arrestarmi e mi ha consigliato di lasciare il (OMISSIS)”.

2.1. La censura, a parte l’inspiegabile riferimento al (OMISSIS) invece che al (OMISSIS), è inammissibile.

Il tribunale infatti ha rigettato la domanda di asilo politico sul presupposto dell’inattendibilità del ricorrente, e tale presupposto come già detto resiste alla censura formulata col primo motivo di ricorso.

L’ulteriore argomento speso dal Tribunale, secondo cui il rischio di ritorsioni in caso di rimpatrio non sarebbe più attuale, è stato introdotto nella motivazione ad abundantiam, sicchè qualsiasi censura che lo investisse resterebbe assorbita dalla formazione del giudicato sul punto della inattendibilità del ricorrente.

3. Con una terza censura il ricorrente investe la sentenza nella parte in cui ha negato la concessione della protezione sussidiaria.

Sostiene che il tribunale avrebbe “travisato i fatti”; che se tonasse in patria sarebbe esposto a seri rischi a causa della corruzione diffusa fra le autorità di polizia locali; che in (OMISSIS) esiste una situazione di instabilità ed insicurezza diffuse.

3.1. La censura è inammissibile per la sua assoluta genericità. L’illustrazione del motivo infatti si compone di mere affermazioni di stile, le quali prescindono del tutto dall’effettiva motivazione del decreto impugnato.

4. Con una quarta censura, infine, il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria. Sostiene che il tribunale avrebbe “omesso qualsiasi valutazione in ordine alla posizione di vulnerabilità individuale del ricorrente”.

4.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quali siano il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2).

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

4.2. Nel caso di specie, l’accertamento indicato al p. che precede, sub (c), non risulta essere stato adeguatamente compiuto, o, se compiuto, non risulta adeguatamente illustrato nella motivazione.

Il decreto impugnato riferisce infatti (p. 7) che il (OMISSIS) è caratterizzato da “forte instabilità” ed “insicurezza permanente”; che la situazione dei diritti umani “si è gravemente deteriorata nel 2018”; che il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico militare del 2012-2013 ha fatto scarsi progressi; che sono stati compiuti “pochi sforzi per fornire giustizia alle vittime di abusi”; che il conflitto armato e gli attentati terroristici si sono venuti progressivamente spostando verso sud; che “la situazione dei diritti umani è rimasta gravemente preoccupante” (così il decreto impugnato, pagine 8-12).

Dopo avere accertato ciò in fatto, il Tribunale ha concluso in diritto che mancavano nel caso di specie “fattori che il collegio possa valutare ai fini dell’accertamento del rischio per il ricorrente di veder compromesso in modo apprezzabile, qualora facesse ritorno nel paese di provenienza, la sua dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa”.

Il Tribunale dunque ha da un lato accertato la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente, di una situazione “gravemente preoccupante” nel rispetto dei diritti civili; ha poi correttamente escluso che tale circostanza potesse giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha, però, mancato di esporre per quali ragioni la suddetta situazione “gravemente preoccupante” non esporrebbe l’odierno ricorrente, in caso di rimpatrio, ad una violazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del minimo inviolabile.

Il Tribunale, a ben vedere, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria limitandosi a richiamare i motivi di rigetto della domanda di protezione sussidiaria: ma essendo diversi i presupposti giuridici e fattuali delle due forme di protezione, i motivi che giustificavano il rigetto dell’una non potevano, ex se, sorreggere anche il rigetto dell’altra.

4.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al tribunale di Milano, il quale nel tornare ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari applicherà il seguente principio di diritto:

“l’accertata insussistenza, nel paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini del rilascio della protezione sussidiaria, non esonera il giudice di merito dall’accertare comunque se, in caso di rimpatrio il richiedente sia esposto comunque al rischio individuale di una violazione grave dei propri diritti inviolabili”.

5. Le spese saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie la quarta censura dell’unico motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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