Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28856 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21014/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOCCATO MARIA ANTONIA;

– ricorrente –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 349/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da B.G. la sentenza n. 394/2017 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, accogliendo parzialmente il gravame innanzi ad essa interposto dalla odierna parte intimata, in parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Venezia – sezione Distaccata di S. Donà di Piave n. 88/2009, condannava l’odierno intimato D. a pagare al ricorrente B. la somma di Euro 3938,72, oltre accessori, per dovuti compensi professionali. Nel precedente grado di Giudizio il Tribunale di prima istanza aveva accolto la domanda del B. intesa ad ottenere il pagamento di compensi professionali nella misura di Euro 7093,08, con esclusione del compenso relativo al parere di cui in atti in quanto solo abbozzato.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, per violazione e falsa applicazione delle varie norme in ricorso enunciate.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

3.- Entrambi i motivi vanno trattati congiuntamente e non possono essere accolti poichè del tutto destituiti di fondamento e svincolati dalla effettiva ratio della gravata decisione.

Quest’ultima, in buona sostanza, ha fondato il proprio decisum sulla (corretta) applicazione del principio per cui “per l’assistenza stragiudiziale in pratiche inerenti a successione, a divisioni ed liquidazioni si ha riguardo alla quota attribuita al cliente”. E non,quindi, al complessivo valore dell’intero asse ereditario.

L’impugnata sentenza ha, quindi, deciso la controversia in modo corretto, facendo buon governo delle norme applicabili ed uniformandosi a noto principio di diritto.

Nulla viene decisivamente addotto dalla parte ricorrente al fine di confutare, in punto di diritto, esattezza della decisione gravata.

Al riguardo va ribadito il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

Con il ricorso per cassazione “deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, non solo la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche la specifica illustrazione di argomentazioni intese motivatamente in qual modo determinate affermazioni della sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente” giurisprudenza di legittimità” (Cass. civ., Sez. 6- Quinta, 16 gennaio 2015, n. 635).

E pertanto, alla stregua dei noti principi giurisprudenziali di cui innanzi, “non è ammissibile il ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, col quale non vengono svolte specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015).

I motivi vanno, quindi, respinti.

4.- Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso deve essere rigettato senza spesa (essendo rimasta interessata l’altra parte).

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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