Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28855 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29015/2007 proposto da:

MANZONI 43 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. (OMISSIS)), in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso l’avvocato RAPPAZZO Antonio, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.;

– intimata –

sul ricorso 735/2008 proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso

l’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MANZONI 43 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2149/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RAPPAZZO GIUSEPPE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MARINO PATRIZIA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso preliminarmente per il rigetto

dell’eccezione preliminare; nel merito inammissibilità del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’8.3.2001 Manzoni 43 s.r.l., già Sofinel s.r.l., proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della Compagnia Tirrena Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, avendo il commissario liquidatore disconosciuto il credito di L. 56.420.000.000, dovute per il risarcimento danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di Tirrena al contratto stipulato inter partes in data 27.12.1990.

Esponeva la istante che con detto contratto la Compagnia Tirrena (unitamente a S.I.D.A. Società Italiana di Assicurazioni s.p.a. e ad Unione Euro-Americana di Assicurazioni s.p.a.) aveva ceduto a Sofinel s.r.l. azioni dell’IFI, costituenti il 99,18% dell’intero capitale sociale, per il corrispettivo di L. 1.000;

che la Compagnia Tirrena si era obbligata ad eliminare, entro il termine perentorio del 30.4.1991, i debiti di IFI e delle sue controllate, limitatamente a quelli garantiti da Tirrena, per il totale di L. 76.420.000.000;

che Tirrena aveva adempiuto solo in parte l’obbligazione assunta, cagionando così il fallimento dell’IFI e grave danno alla società acquirente, per il risarcimento del quale Manzoni 43 s.r.l. aveva avanzato istanza di ammissione al passivo.

Il Tribunale adito respingeva l’opposizione per mancanza di prova dei danni sia sotto il profilo del lucro cessante – escluso dalla consulenza tecnica all’uopo espletata – sia sotto quello del danno emergente, irritualmente assimilato al valore della prestazione non eseguita e rimasto sfornito di prova in ordine alla sua peculiare natura di ulteriore pregiudizio arrecato al patrimonio del creditore.

Detta sentenza veniva impugnata da Manzoni 43 s.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

Deduceva la appellante: che la sua richiesta di ragguagliare il risarcimento alla differenza di valore del patrimonio del creditore prima e dopo l’inadempimento non era altro che la pretesa dell’equivalente monetario della prestazione non eseguita, da determinarsi secondo il criterio del giudizio ipotetico tra la situazione dannosa così com’era e la situazione ideale quale sarebbe stata se il fatto inadempiuto non si fosse verificato; che il danno emergente era così in re ipsa, oltre che nell’esito degli accertamenti dei C.T.U, mentre il lucro cessante, oltre ad essere legittimamente presumibile in capo ad un soggetto esercente attività imprenditoriale, trovava conferma nelle affermazioni del commissario dell’amministrazione controllata di IFI circa gli “effetti positivi che l’adempimento di Tirrena avrebbe prodotto sulla situazione deficitaria della società IFI”. Da ciò la sussistenza di tutti i presupposti della domanda risarcitoria proposta, con conseguente ammissibilità allo stato passivo del suo credito, quantificato in complessive L. 90.000.000.000.

Costituitasi in giudizio la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a.

in liquidazione coatta amministrativa, eccepiva innanzi tutto la inammissibilità della modifica quantitativa dell’importo oggetto dell’istanza di ammissione al passivo (passato dalle originarie L. 54.420.000.000 a L. 118.000.000.000 e successivamente portato a L. 90.000.000.000), contestava la dedotta esistenza del pregiudizio risarcibile e riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado circa la invalidità del contratto (nullità ex artt. 1345 e 1428 c.c., invalidità ex art. 1394 c.c.).

La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello di Manzoni 43 s.r.l., ritenendo che il contratto stipulato in data 27.12.1990 – questione questa da esaminarsi prima di verificare se sussistesse o meno il danno lamentato dalla appellante – dovesse ritenersi nullo ex art. 1418 c.c., per mancanza di causa nonchè per motivo illecito determinante comune ad entrambi i contraenti.

Avverso detta sentenza Manzoni 43 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre articolati motivi. La Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in L.C.A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e segnatamente degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.);

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1470 c.c., dell’art. 1323 c.c. e dell’art. 1322 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 1325 c.c., n. 2 e all’art. 1418 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3);

omessa motivazione sul punto decisivo della corrispettività delle prestazioni contrattuali gravanti su ciascuna delle parti e, segnatamente, in relazione alle clausole contrattuali 4, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 totalmente ignorate, recanti l’indicazione degli obblighi, degli oneri e delle prestazioni di parte acquirente in aggiunta alla corresponsione del prezzo di L. 1.000;

omessa motivazione sulla causa concreta del contratto, come individuata dalle stesse parti, di liberazione del venditore Tirrena dai pesi, oneri, obblighi gravanti sui propri bilanci, con contestuale assunzione degli stessi da parte dell’acquirente delle azioni IFI, liberazione oggetto del contratto inter partes (art. 360 c.p.c., n. 5);

insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sul punto decisivo e controverso costituito dalla natura giuridica del contratto 27.12.1990 “oscillante”nella valutazione del pregiudice, fra compravendita e contratto atipico di attribuzione patrimoniale, in irrisolta alternativa (art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduce la ricorrente che la Corte romana, ai fini del decidere, si sarebbe soffermata soltanto su alcune clausole contrattuali, pervenendo sulla base di queste sole clausole al convincimento di nullità del contratto per mancanza di causa in conseguenza del versamento di un corrispettivo del tutto simbolico di L. mille, ignorando le clausole 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 riguardanti le obbligazioni assunte in aggiunta al corrispettivo simbolico in numerario dall’acquirente delle azioni IFI; cosa questa che le avrebbe impedito di cogliere la volontà effettiva delle parti, travisando il concetto di sinallagmaticità.

Così operando avrebbe violato l’art. 1363 c.c., avendo omesso di vagliare le varie clausole alla luce dell’intero contenuto del contratto.

Dall’esame complessivo di tutte le clausole contrattuali emergerebbe il carattere atipico del contratto 27.12.1990, che per la sua atipicità avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione giudiziale di meritevolezza ex art. 1322 c.c., compito questo al quale il giudicante sarebbe venuto meno.

Secondo la ricorrente il complesso degli impegni imprenditoriali ed economico finanziari assunti da Sofinel si porrebbe come espressione della corrispettività rispetto alla cessione azionaria e alle altre condizioni favorevoli a Tirrena, quali l’esercizio del regresso e la partecipazione agli utili delle operazioni immobiliari, per cui quella numeraria sarebbe solo la parte meno significativa della scambio, mentre altri sarebbero gli elementi equilibratori del sinallagma.

La Corte romana si sarebbe soffermata alla superficiale constatazione che il prezzo risultava simbolico, senza andare oltre, omettendo di qualificare il contratto secondo la sua causa reale ed effettiva, dovendosi stabilire, sulla base del reale intento negoziale delle parti, se tale prezzo costituisca solo uno degli elementi equilibratori del contratto con riferimento ad una fattispecie da ritenersi diversa dalla vendita.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione contraddittoria sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal motivo illecito comune delle parti negato dal giudicato del Tribunale di Roma n. 34280/02 e, tuttavia, affermato dalla Corte territoriale nonostante il giudicato romano sia stato utilizzato dalla Corte, come avente efficacia riflessa, per affermare la nullità per mancanza di causa. In un caso il giudicato non è considerato rilevante, nell’altro è ritenuto rilevante.

Contraddizione manifesta ed insanabile (art. 360 c.p.c., n. 5);

motivazione contraddittoria sul fatto controverso o decisivo per il giudizio costituito dal motivo illecito comune che la Corte individua nella sperequazione fra il capitale sociale di IFI, dato per L. 40.000.000.000 ed il prezzo di L. 1000, da una parte, e, dall’altra parte, nella incomparabile affermazione che IFI era degna di essere espulsa dal circuito produttivo: Contraddizione manifesta fra l’affermazione che le azioni dell’IFI avevano un valore rilevante e la conclusione secondo cui tale società si trovava non più in grado di operare normalmente;

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1345 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce la ricorrente che sarebbe contraddittorio, come fatto dal giudice a quo, per lumeggiare la evidente sproporzione tra le prestazioni dei contraenti evidenziare che il capitale dell’IFI trasferito consisteva, alla data del contratto, in L. 40 miliardi, ma venduto al prezzo di L. mille, da una parte, e, dall’altra parte (a non considerare le premesse contrattuali che parlano della perdita del capitale) affermare che la società non era più in grado di operare normalmente.

Ulteriore contraddittorietà della sentenza consisterebbe nel fatto di aver ritenuto rilevante la c.d. efficacia riflessa del giudicato, costituito dalla sentenza n. 34280/02 del Tribunale di Roma per ritenere la nullità del contratto per mancanza di causa e per la ricorrenza del motivo illecito comune ad entrambi i contraenti, quando detta sentenza escluderebbe che possa ricorrere il motivo illecito comune nella denunciata elusione della L. Fall., art. 5, intesa ad evitare le conseguenze del fallimento dell’IFI. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il giudice a quo ai fini del proprio convincimento considerato l’efficacia riflessa dei due giudicati, costituiti dalla sentenza summenzionata e dalla sentenza n. 5678/05 del Tribunale di Roma, che avrebbero preso in esame il contratto 27.12.1990 affermandone la nullità.

Tale efficacia riflessa sarebbe stata erroneamente ritenuta, atteso che le due sentenze riguardavano cause aventi soggetti diversi da quelli presenti nell’attuale giudizio e aventi causae petendi e petita diversi dalla causa petendi e dal petitum, oggetto del presente giudizio.

Con il ricorso incidentale condizionato la ricorrente, dopo aver sollevata una eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di controparte, in quanto la copia del ricorso notificata alla Tirrena non risulterebbe sottoscritta, in calce, dal difensore, denuncia, con l’unico motivo, violazione dell’art. 1394 c.c., deducendo che il contratto stipulato da Tirrena e Sofinel in data 27.12.2007 sarebbe annullabile per conflitto di interessi, in considerazione del fatto che i consiglieri di amministrazione di Tirrena, di S.I.D.A. e di Unione Euro-Americana, in carica al tempo della stipula del contratto, ricoprivano il medesimo ufficio anche in IFI. Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perchè proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Devesi esaminare per prima la eccezione di inammissibilità del ricorso principale perchè la copia del ricorso notificato alla Tirrena non risulta sottoscritta in calce dal difensore.

Il collegio osserva che l’originale del ricorso per cassazione, la cui copia è stata notificata alla resistente, presenta la sottoscrizione del difensore ed a margine la procura speciale, che contiene l’autenticazione della firma del rappresentante legale della società ricorrente sottoscritta parimenti dal difensore.

Tanto basta per ritenere l’eccezione infondata, avendo questa Suprema Corte affermato a sezioni unite che l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso e che, quindi, la mancata sottoscrizione della copia notificata non da luogo a nullità (cfr. Cass. sez. un. n. 11632 del 2003, nonchè Cass. n. 4558 del 2011).

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice a quo, al fine di stabilire quale fosse la comune volontà dei contraenti e di identificare il modello legale all’interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato e, quindi, quale ne fosse la relativa disciplina, si è basato esclusiva,mente sulla definizione del contratto data dai contraenti stessi e su due delle clausole (artt. 4 e 5) delle 15, che costituiscono il contenuto dell’intero contratto, omettendo così di analizzare il contratto in tutta la sua complessità e pervenendo, così, alla conclusione che le parti avessero stipulato tra loro un contratto di compravendita nullo per carenza di causa, dato il corrispettivo simbolico di L. mille a fronte del trasferimento dell’intero pacchetto azionario dell’IFI dell’importo di L. 40 miliardi.

Così decidendo ha chiaramente violato l’art. 1363 cod. civ., il quale pone il principio generale secondo cui il significato delle clausole non può essere segmentato, procedendo ad una valutazione atomistica delle stesse, ma deve essere ricavato, al fine di determinare la comune intenzione dei contraenti, collocando la singola clausola nel contesto dell’intero rapporto.

Soltanto dopo avere compiuto questa operazione ermeneutica, al fine di identificare la comune intenzione dei contraenti, il giudice è in grado di stabilire quale è il modello legale all’interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato ed individuarne la relativa disciplina giuridica ed in particolare individuarne i requisiti essenziali, la cui mancanza comporta ex art. 1418 cod. civ., la nullità del contratto.

Pertanto, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto con conseguente dichiarazione di assorbimento del secondo motivo.

L’unico motivo del ricorso incidentale, invece, devesi ritenere inammissibile, in quanto con lo stesso si propone una censura che non attiene a questione dibattuta e decisa con la sentenza impugnata.

Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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