Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28855 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28863/19 proposto da:

-) K.C., elettivamente domiciliato a Milano, v. Simone

D’Orsenigo n. 6, presso l’avvocato Clara Provezza, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 12.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.C., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato la (OMISSIS) in quanto, rimasto orfano, erano insorte liti tra i suoi vicini e lui per la proprietà di un terreno del padre; per tale ragione ebbe un diverbio con un giovane di altra etnia e, per difendersi, lo colpì con un machete, ferendolo; dopo questo fatto, per timore della vendetta degli appartenenti all’etnia rivale, abbandonò il proprio Paese.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.C. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 15.6.2019.

Il Tribunale, dopo avere rilevato che il ricorrente aveva limitato le proprie domande alla sola protezione sussidiaria o in subordine umanitaria, ritenne che:

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa: sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile; sia perchè i fatti da lui narrati non evidenziavano il rischio di condanne a morte o a tortura o a trattamenti degradanti;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè nella zona di provenienza del ricorrente non era in atto alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè il ricorrente non si trovava in una condizione di vulnerabilità. Da un lato, infatti, il suo rientro in (OMISSIS) non lo avrebbe esposto ad alcuna lesione grave di diritti inviolabili; dall’altro le attività da lui svolte in Italia, da sole, non bastavano a ritenere “vulnerabile” il ricorrente in caso di rientro in Patria.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato per cassazione da K.C. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura il giudizio di inattendibilità del suo racconto, formulato dal Tribunale.

Deduce che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il suo racconto non era “nè contraddittorio, nè inattendibile”.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè censura nel merito la valutazione del Tribunale, senza nemmeno prospettare sotto quale profilo e per quali ragioni sarebbero stati violati i precetti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Sostiene che tale forma di protezione doveva essergli concessa perchè in caso di rimpatrio correrebbe un “rischio di danno grave alla vita”; e che il Tribunale su questo punto non avrebbe adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente confonde la “sicurezza del Paese” con la “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato”, e ritiene che, mancando la prima, debba per ciò solo concedersi la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Tuttavia non è così, in quanto anche un Paese che non sia in guerra può essere insicuro, e per converso anche un paese in cui regnino legge ed ordine può essere coinvolto in una guerra extra moenia. Sicchè, avendo il giudice di merito escluso – con accertamento non sindacabile in questa sede – che in (OMISSIS) esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), era irrilevante – per il fine qui in esame – stabilire se in quel Paese esista una accettabile condizione di sicurezza sotto il profilo dell’ordine pubblico.

2.2. Nemmeno è fondata la censura secondo cui il Tribunale avrebbe utilizzato, al fine di escludere la sussistenza in (OMISSIS) di un conflitto armato, informazioni sul Paese di provenienza (c.d. COI) non aggiornate, così violando il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

Il Tribunale, infatti, ha utilizzato e citato dodici fonti diverse, le più recenti delle quali del 2019 e del 2018.

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Nella illustrazione del motivo, oltre a richiamare varie decisioni di merito che, in circostanze analoghe a quelle odierne, avrebbero accolto domande simili alla sua, sostiene che il Tribunale non ha “esaminato nè valutato la documentazione prodotta in giudizio”.

3.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quali siano il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132).

Tale statuizioni possono così riassumersi:

a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall’art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di “Motivi della decisione” della sentenza sopra ricordata);

b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2);

c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (ibidem, p. 10.1);

d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti:

d’) da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;

d”) dall’altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo “si prenderebbe (…) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria” (ibidem, p. 10.2).

3.2. Nel caso di specie, l’accertamento indicato al p. che precede, sub (c), non risulta essere stato adeguatamente compiuto, o, se compiuto, non risulta adeguatamente illustrato nella motivazione.

Il decreto impugnato riferisce infatti (p. 7) che in (OMISSIS) “si evidenziano criticità nell’assicurare il pieno rispetto dei diritti civili e nella prevenzione della violenza di genere (e contro i bambini)”; che “è ancora alto il tasso di corruzione all’interno delle forze di polizia”; che il Paese ha una struttura sociale fragilissima ed un tasso di povertà molto alto (p. 8 del decreto impugnato).

Dopo avere accertato ciò in fatto, il Tribunale ha concluso in diritto che “i rischi connessi alla reimmissione del sig. K.C. nel territorio della (OMISSIS) in relazione sia alle sue condizioni personali che alla situazione generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza” (p. 9).

Il Tribunale dunque ha da un lato accertato la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente, di situazioni di “criticità nel rispetto dei diritti civili”; ha poi correttamente escluso che tale circostanza potesse giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha, però, mancato di esporre per quali ragioni la suddetta situazione di criticità non esporrebbe l’odierno ricorrente, in caso di rimpatrio, ad una violazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del minimo inviolabile.

Il Tribunale, a ben vedere, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria limitandosi a richiamare i medesimi motivi posti a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria: ma essendo diversi i presupposti giuridici e fattuali delle due forme di protezione, i motivi che giustificavano il rigetto dell’una non potevano, ex se, sorreggere anche il rigetto dell’altra.

3.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al tribunale di Milano, il quale nel tornare ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari applicherà il seguente principio di diritto:

“l’accertata insussistenza, nel paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini del rilascio della protezione sussidiaria, non esonera il giudice di merito dall’accertare comunque se, in caso di rimpatrio il richiedente sia esposto comunque al rischio individuale di una violazione grave dei propri diritti inviolabili”.

4. Anche col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

deduce che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la sua condizione di vulnerabilità; che il solo fattò del suo avvenuto inserimento nel contesto lavorativo italiano lo avrebbe reso, in caso di rimpatrio, “vulnerabile”; che la vulnerabilità andava in ogni caso ravvisata nella “incolmabile sproporzione” tra il contesto di vita in Italia e in (OMISSIS).

4.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

5. Le spese saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;

(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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