Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28854 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. R.G. 22195/09 proposto da:

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi 12, elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina depositato il

25.6.2009, n. 455/08 R.G. non contenzioso;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23.11.2011 dal

consigliere Dr. Magda Cristiano;

udito i P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. PATRONE Ignazio,

che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del 25.6.09 della Corte d’Appello di Messina che, accogliendo la domanda proposta nei suoi confronti da C.L., e nella sua dichiarata contumacia, l’ha condannata a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.000,00 oltre agli interessi legali ed alle spese del procedimento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito per l’eccessiva durata di un procedimento amministrativo.

2) Con l’unico motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 144 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, L. n. 89 del 1991, art. 3 e art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rileva che il ricorso introduttivo non le è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente e che, poichè tale irregolarità non è stata sanata nè attraverso un ordine di rinnovazione della notificazione nè attraverso la sua costituzione nel procedimento, il decreto emesso dalla Corte messinese è nullo.

3) C.L. non ha svolto difese.

4) Il motivo è fondato.

Il fascicolo d’ufficio, il cui esame è consentito a questa Corte attesa la denuncia di un error in procedendo, non contiene la copia notificata del ricorso introduttivo, nè risulta che tale copia sia stata depositata dal C. all’udienza camerale fissata per l’esame de ricorso.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e rimesso alla Corte d’Appello di Messina, la quale verificherà se, secondo quanto affermato dal Ministero ricorrente, si versi in ipotesi di mera nullità della notifica, ovvero di sua radicale inesistenza e se possa, in conseguenza, procedersi o meno al rinnovo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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