Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28853 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24636/2009 proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)), T.L. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

GENTILE DA FABRIANO 3, presso l’avvocato CAVALIERE raffaele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRA GIUSEPPE

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

25/09/2008, n. 649/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro il 30.9.1993 ed è stato definito con sentenza del 29.10.2005.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni quattro per un grado, ha liquidato per il ritardo di 5 anni e 6 mesi la somma di Euro 4.400,00 in favore di ciascun ricorrente a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale.

Contro il detto decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo articolato in più censure.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente, con l’unico motivo, lamenta a) che la Corte di merito abbia liquidato l’indennizzo in misura difforme da quanto avrebbe dovuto liquidare sulla base dei criteri CEDU (Euro 1.000- 1.500). Inoltre, parte ricorrente b) denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata. Infine, c) lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto del bonus dovuto in considerazione della posta in gioco.

2.1.- Preliminarmente va rilevato che per la parte del motivo relativa alla determinazione della ragionevole durata non risulta formulato il corrispondente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Per il resto, il motivo è infondato perchè al) la somma liquidata non si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

b1) Quanto all’altro profilo della censura il motivo è infondato perchè la Corte europea – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Sez. 1, Ordinanza n. 478 del 11/01/2011).

c1) Infine, la censura relativa al c.d. bonus è infondata perchè è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia (Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006).

Il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancanza di attività difensiva del Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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