Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28853 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 16/12/2020), n.28853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31514-2019 proposto da:

B.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO

GIACOMAZZI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A., cittadino proveniente dal (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandosi:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere cittadino del (OMISSIS) e aver frequentato la scuola fino alla seconda media, quando poi fu costretto a lasciarla per lo stato di povertà in cui si trovava la famiglia. Infatti, il padre, in seguito a un incidente, era diventato inabile al lavoro, mentre la madre lavorava come domestica. Quest’ultima si è indebitata per far partire il figlio alla volta della Libia per trovare un posto di lavoro: il richiedente rimase in Libia per tredici mesi ma l’avvento della guerra comportò oltre la perdita del lavoro anche il mancato pagamento di quanto gli spettava. Pertanto, non riuscendo a tornare in patria per ripagare i debiti contratti dalla madre si diresse verso la Germania per dove propose domanda di protezione. Ma poi ha deciso di recarsi in Italia dove ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. La Commissione Territoriale si pronunciò con esito negativo, riconoscendo la competenza della Germania a decidere.

Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, che all’udienza del 4 settembre 2019 disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c.

4. Avverso tale pronuncia B.A. ricorre per cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. per illegittima declatoria di estinzione del giudizio e correlata mancata decisione nel merito”. Il Tribunale avrebbe dovuto, nonostante la mancata comparizione delle parti in udienza, decidere nel merito.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l’ipotesi di cui all’art. 308 c.p.c., comma 2; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 23997/2019). Nel caso di specie il provvedimento, non essendo previsto il rimedio dell’appello contro la decisione definitoria del giudizio dichiarato estinto, ma solo quello del ricorso per cassazione, bene si è fatto luogo al ricorso in esame.

Esso è fondato.

L’orientamento di questa Corte circa l’inapplicabilità dell’art. 309 e 181 c.p.c. nel processo di protezione internazionale è manifesto in una recente pronuncia (Corte Cass. sez. 1 ordinanza n. 6061 del 28 febbraio 2019) secondo cui in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere). Per altro verso è insegnamento costante di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 2 n. 28923 del 27 dicembre 2011 e n. 28420 del 19 dicembre 2013) che i procedimenti in camera di consiglio, per loro struttura e natura, sono informati da impulso officioso una volta instaurati ad istanza della parte, sicchè il Giudice deve comunque procedere alla definizione anche in assenza della parte istante all’udienza di discussione. 6. Pertanto il ricorso è accolto e l’ordinanza è cassata con rinvio anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA