Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28852 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., rappresentato e difeso per procura a margine del
ricorso dall’avv. CANDIANO Orlando Mario ed elett.te dom.to in Roma,
Via Germanico n. 107, nello studio dell’avv. Giuseppe Picone;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari pronunciato nel
proc. n. 368/2008 R.G.V.G. e depositato il 27 ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16
novembre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bari, sulla domanda del sig. M. F. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 1.666,64, oltre interessi, in relazione a controversia pensionistica iniziata davanti alla Corte dei conti l’11 febbraio 2004 e non ancora definita alla data della domanda di equa riparazione (23 maggio 2008).
Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè tutti i suoi motivi, rubricati come denuncia di violazione di legge e di vizio di motivazione, sono privi sia del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma dello stesso articolo.
In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011