Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28852 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18285/2017 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANASI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI, A.A., A.B.;
– intimati –
avverso il decreto N. R.G. 15700/2016 del TRIBUNALE di BARI,
depositatà il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata da G.V. l’ordinanza n. 2745/2017 in data 2 maggio 2017 del Tribunale di Bari con ricorso fondato su due
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione del Tribunale barese, decidendo in sede di opposizione ex art. 702 bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione di competenze) professionali, di cui in atti, rigettava la proposta opposizione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Nella sostanza parte ricorrente lamenta l’esclusione (a suo dire, errata) della “fase decisionale” nel computo delle competenze in favore di avvocato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il mancato riconoscimento di aumento di quanto liquidato per l’anzidetta fase in virtù di intervenuta transazione giudiziale.
3.- Entrambi i motivi non possono essere accolti.
Il gravato provvedimento, confermando la precedente liquidazione in favore del legale odierno ricorrente, ha correttamente spiegato che la liquidazione delle richieste competenze non era dovuta stante la mancanza di una fase decisionale per effetto di intervenuta preventiva conciliazione della lite.
Il medesimo provvedimento è stato, quindi, adottato in modo corretto, nè parte ricorrente ha adempiuto all’onere, ad essa di sicuro incombente, di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015, nonchè n. 1317/2004).
Il secondo motivo si sostanzia in una petizione circa la determinazione del quantum liquidabile all’esito della intervenuta conciliazione e, quindi, finisce con l’afferire ad un aspetto (la valutazione della proporzione della soccombenza) il cui esame è del tutto precluso nella presente sede (Cass. n. 30592/2017).
Entrambi i motivi devono, quindi, essere respinti.
4.- Il ricorso, pertanto, va rigettato.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018