Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28851 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.D., rappresentato e difeso per procura a margine del

ricorso dall’avv. CANDIANO Orlando Mario ed elett.te dom.to in Roma,

Via Germanico n. 107, nello studio dell’avv. Giuseppe Picone;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari pronunciato nel

proc. n. 367/2008 R.G.V.G. e depositato il 29 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari, sulla domanda del sig. Z.D. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 2.333,32, oltre interessi, in relazione a controversia pensionistica iniziata davanti alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 e non ancora definita alla data della domanda di equa riparazione (23 maggio 2008).

Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè tutti i suoi motivi, rubricati come denuncia di violazione di legge e di vizio di moltivazione, sono privi sia del quesito di diritto ai sensi del primo comma dell’art. 366 bis c.p.c., sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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