Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28851 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 16/12/2020), n.28851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28626-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.E., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dalla (OMISSIS) per esser stato sottoposto a violenze e minacce da parte di parenti del defunto padre che gli lasciò in eredità le sue proprietà ma i parenti, contrari alle disposizioni testamentarie, lo minacciarono: in particolare la seconda moglie del padre delegò alcune persone per procuragli gravi lesioni, gli venne amputato un pollice della mano e lo impiccarono. Raccontò di essersi salvato grazie all’aiuto della domestica e in seguito a ciò decise di fuggire, raggiungendo l’Italia dopo aver trascorso tre mesi in Libia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis dinanzi il Tribunale di Roma che, con decreto n. 15766/2019 depositato e comunicato l’11 luglio 2019, rigettò il reclamo. Il Tribunale riteneva:

a) non credibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il richiedente dedotto a sostegno della domanda alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria per mancanza dei presupposti e per l’assenza di una violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non avendo l’istante nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. 11 decreto è stata impugnato per cassazione da A.E., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine”. Lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14 l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e la contraddittorietà delle fonti citate. Il Tribunale avrebbe errato nel valutare la fonte citata (EASO 2017) e avrebbe operato una valutazione contraddittoria tra le fonti citate e le conclusioni.

4.2.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti”. Il Tribunale avrebbe dato una motivazione apparente rispetto la decisione di negare il riconoscimento della protezione umanitaria.

4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 che “il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 non potendo esser rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitari, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa esser perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi”. Il giudice avrebbe dovuto compiere una comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.

5. Innanzitutto i tre motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi del decreto. Infatti sono connotati dalla totale mancanza di individuazione della motivazione che viene ignorata in tutti i punti cui i tre motivi si riferiscono.

Ed in ogni caso il primo motivo, se non fosse inammissibile, sarebbe comunque infondato con riguardo alle astratte considerazioni che svolge. Il Tribunale ha analizzato la situazione del paese guardando in particolare la specifica zona di provenienza del ricorrente, (OMISSIS). Pur constatando diverse criticità nella zona del (OMISSIS), dovute ai conflitti relativi alla produzione di petrolio, (OMISSIS) risulta essere tra le zone più sicure. Il ricorrente riporta una serie di fonti risalenti sempre al 2017 e in cui la situazione presentata non è differente da quella analizzata dal giudice di merito. Le fonti citate dal ricorrente, tra cui il sito (OMISSIS) che secondo i principi di questa Corte non rientra tra le COI utilizzabili ai fini del processo di protezione internazionale, si concentrano maggiormente sulle problematiche generali presenti in (OMISSIS), riportando, per quanto concerne (OMISSIS), le criticità relative alla produzione del petrolio, elemento già valutato dal Tribunale.

Anche il secondo motivo sarebbe infondato, se non fosse inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione incensurata in questa sede, l’inesistenza dei presupposti richiesti per la protezione umanitaria, senza che il ricorrente abbia opposto, nell’illustrazione del motivo, convincenti ragioni idonee ad inficiare la decisione di merito.

Il terzo motivo sarebbe parimenti infondato, ove non fosse inammissibile.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto sia dell’assenza di fattori di vulnerabilità sia delle condizioni oggettive presenti nella zona di provenienza del ricorrente, ai fini di un giudizio comparatistico. I dati riportati nel ricorso, dai quali emerge un forte stato di indigenza nella (OMISSIS), non sono però determinanti ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente irrilevante ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, rischio che nel caso di specie non è stato riconosciuto dal giudice di merito.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

6.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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