Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28850 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. III, 16/12/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 16/12/2020), n.28850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31812/19 proposto da:

-) S.F., elettivamente domiciliato a Vinovo, v. Calvo 2,

presso l’avvocato Ibrahim Khalil Diarra, che lo difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 3.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per due ragioni: sia per il timore di essere arrestato a causa della sua partecipazione, avvenuta nove anni fa, ad una manifestazione contro il presidente di quell’epoca, nella quale l’uomo politico venne ferito alla testa dal lancio di sassi da parte di manifestanti; sia per il timore di essere esposto al rischio di attentati, frequenti in quel paese, in danno della popolazione civile.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 28.4.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 3.10.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) il richiedente asilo non fosse credibile, “in ragione della non piena corrispondenza delle versioni rappresentate quanto al fatto che la manifestazione si fosse svolta a giugno invece che a maggio, e quanto alle dinamiche che avrebbero condotto alla ferita riportata dal presidente”;

-) dopo aver detto ciò, la sentenza passa a prendere in considerazione la situazione geopolitica del (OMISSIS), giungendo alla conclusione che nel sud del (OMISSIS) non vi sarebbe “il concreto pericolo che i civili possano rimanere vittime di violenze indiscriminate”;

-) infine, dal foglio 12 (le pagine della sentenza non sono numerate) in poi, la corte d’appello passa a esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservando che anche questa forma di protezione non poteva essere concessa perchè:

a) il richiedente asilo si era rivelato inattendibile, sicchè la sua storia personale non poteva essere posta a fondamento della protezione umanitaria;

b) in virtù delle considerazioni svolte in precedenza sulla situazione geopolitica del (OMISSIS), doveva escludersi “un cittadino (OMISSIS) fosse, per il solo fatto di provenire dalla capitale, una persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.F. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Deduce che la corte d’appello lo avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile, valorizzando una discrepanza di soli sette giorni tra i fatti riferiti e quelli effettivamente accaduti.

Spiega che la manifestazione alla quale partecipò il richiedente, e nel corso della quale venne ferito il presidente, avvenne il (OMISSIS). Sicchè, avendo egli riferito dalla commissione territoriale di aver preso parte a quella manifestazione a giugno 2012, incorse in un errore di per sè insufficiente a fondare un giudizio di inattendibilità.

Dopo aver affermato ciò, il ricorrente passa ad esporre un secondo vizio, lamentando che la corte d’appello avrebbe valutato atomisticamente, e non globalmente, gli indizi di cui disponeva per pervenire a un giudizio di “sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o quanto meno di quella umanitaria”.

1.1. La prima censura è inammissibile, in quanto lo stabilire se una discrepanza di sette giorni sia di per sè idonea a giustificare un giudizio di inattendibilità costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

La seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto puramente assertiva.

E’ certamente vero che la valutazione degli indizi deve essere compiuta in modo organico e non atomistico; e tuttavia altresì vero che con giurisprudenza consolidata questa Corte ha sempre ribadito che colui il quale intenda dolersi in sede di legittimità di una erronea valutazione degli indizi da parte del giudice di merito, con conseguente violazione dell’art. 2729 c.c., ha l’onere di indicare:

-) i fatti indizianti acquisiti nel corso dell’istruttoria;

-) il modo in cui sono stati valutati dalla corte d’appello;

-) il “quid pluris probatorio” che si sarebbe potuto ricavare dalla loro valutazione complessiva.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente non indica nessuno dei tre elementi sopra elencati.

In particolare:

-) assume che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare “l’assoluta credibilità delle dichiarazioni del ricorrente riguardo la situazione vigente nel paese di origine”; e tuttavia la situazione di origine del paese è stata oggetto di considerazione da parte della d’appello, alle pagine 7-12 della sentenza impugnata;

-) assume che la corte d’appello avrebbe trascurato di considerare “la pluralità di fatti storici puntualmente elencati” nell’atto introduttivo del giudizio, senza indicare quali;

-) assume che sussisteva nel caso di specie “la concordanza indiziaria di ciascuno dei fatti descritti dal ricorrente”, senza indicare quali fossero.

In sostanza, su questo punto tutta l’illustrazione del motivo non è altro che la puntuale trascrizione della motivazione di Cass. 9059/18 (in tema di responsabilità del genitore che ha denigrato l’insegnante), senza alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta qui in esame.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè di sette diverse norme del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Il motivo si appunta contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che “contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello”, in (OMISSIS) esiste una situazione di insicurezza generale, idonea a mettere a repentaglio la vita dei civili per il solo fatto che essi si trovino sul territorio nazionale. A sostegno di tale tesi invoca un documento approvato dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e concernente l’attività dell'(OMISSIS), datato (OMISSIS).

In questo documento si afferma che l'(OMISSIS) si è rinforzato nel (OMISSIS), ed a (OMISSIS) ha compiuto attacchi mortali contro la missione delle Nazioni Unite.

Il motivo prosegue richiamando informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)”, che sconsiglia i viaggi nel (OMISSIS), e conclude affermando che “alla luce di quanto descritto, appare evidente la censurabile metodologia adoperata dalla corte d’appello per giungere al giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Stabilire se in un Paese ci sia o non ci sia una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato è un accertamento fatto. Censurabile in sede di legittimità può essere, tuttavia, le modalità con cui quell’accertamento viene compiuto dal giudice di merito: in particolare, la circostanza che il giudice di merito abbia compiuto le proprie valutazioni senza avvalersi di fonti attendibili ed aggiornate.

Nel caso di specie, come già rilevato, il giudice di appello ha compiuto le proprie valutazioni sulla condizione del (OMISSIS) richiamando 11 diverse fonti internazionali, certamente attendibili ed aggiornate.

Sicchè, essendo corretto il metodo seguito dal giudice d’appello, il merito della sua valutazione non può essere sindacato in questa sede.

2.2. Nonostante l’inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene di dovere comunque correggere la motivazione della sentenza impugnata (fermo restandone il dispositivo), ex art. 384 c.p.c., comma 4, nella parte in cui (p. 15), dopo avere escluso che in (OMISSIS) sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e che di conseguenza non sussistessero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), ha ritenuto che la mancanza di tali condizioni fossero di per sè ostative anche alla concessione della protezione umanitaria, osservando che “l’attuale situazione geopolitica del (OMISSIS) è già stata valutata (ibidem, p. 15).

Ritiene il Collegio che tale affermazione non sia conforme a diritto e vada perciò emendata.

Presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, infatti, è il rischio che in caso di rimpatrio il richiedente sa esposto ad una violazione del nucleo minimo dei suoi diritti umani (Cass. sez. un., 29459/19): violazione che, ovviamente, può teoricamente derivare non solo da una situazione di conflitto armato, ma anche da altre e contingenti cause. Con la conseguenza che l’accertata insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. c), sufficiente a rigettare la domanda di protezione sussidiaria, non sempre e non necessariamente potrebbe essere sufficiente a rigettare altresì la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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