Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28850 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 12/11/2018), n.28850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2869/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del

15/01/2018 nel procedimento vertente tra:

S.C. contro COMUNE DI VIBO VALENTIA e MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ed iscritto al n. 800/2014 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, che chiede alla

Corte di dichiarare inammissibile il conflitto.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza di data 15 gennaio 2018 il Tribunale di Vibo Valentia ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del conflitto per essere stato sollevato oltre la prima udienza.

2. Questi i fatti processuali rilevanti.

All’esito della riassunzione del processo, dopo che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli si era dichiarato incompetente ratione materiae, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia, sciolta la riserva assunta all’udienza di prima comparizione delle parti con ordinanza di data 13 novembre 2014, ha rilevato d’ufficio la violazione dei criteri di competenza di cui all’art. 25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933 e ha concesso termine alle parti per note sulla questione rilevata. Successivamente sono stati disposti dei rinvii per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo ed un ulteriore rinvio, acquisito il fascicolo, per l’acquisizione della CTU espletata. Con l’ordinanza di cui sopra è stato quindi richiesto il regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. come già affermato da Cass. Ord. N. 20445/2018 “il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione sul se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali”. Nel caso di specie il giudice che ha richiesto il regolamento ha rilevato la questione di competenza differendo ad un momento successivo la richiesta. Si è trattato di mero rilievo, sicchè già sotto questo aspetto si palesa la preclusione all’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza. Il giudice, dopo il rilievo della questione, ha inoltre disposto una serie di rinvii di udienza allo scopo di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e la CTU espletata, ma senza che tali provvedimenti siano stati motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto. Anche sotto questo aspetto si è verificata la preclusione del potere previsto dall’art. 45.

Ne segue che il conflitto è stato sollevato tardivamente ed il giudizio dovrà quindi proseguire davanti al Tribunale Vibo Valentia.

4. Nulla per le spese in mancanza di partecipazione delle parti al procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale Vibo Valentia il termine di cui all’art. 50 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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