Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28850 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3410-2018 proposto da:

D.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO,

19, presso lo studio dell’Avvocato CARLO TOTINO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2750/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Leonardo D.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia n. 694/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2011;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. il ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” avendo la CTR affermato che “l’avviso di accertamento… rientrava nell’ambito della delega conferita al funzionario P.M., così come emerge(va) dalla documentazione prodotta in primo grado e non tempestivamente contestata”, laddove il ricorrente aveva invece contestato il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario non munito di valida delega, in quanto priva di motivazione;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. questo Collegio intende dare continuìtà all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

1.4. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.);

2.1. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione” avendo la CTR respinto l’eccezione circa l’omesso preventivo contraddittorio con il contribuente limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia;

2.2. il motivo è infondato atteso che in tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Cass. n. 11508/2016);

2.3. nel caso in esame, con riguardo all’omessa instaurazione del contraddittorio, la CTR ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24823/2015, secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”, con principi applicabili, quindi, anche nel presente caso in materia di imposte Irpef ed Irap;

2.4. nel caso di specie la motivazione deve ritenersi, pertanto, correttamente espressa dal suddetto richiamo, che rinvia – in evidente ossequio al principio di economia processuale, che trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi – appunto alla motivazione risultante dal provvedimento richiamato, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto per relationem, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (cfr. Cass. n. 7943/2007);

3.1. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7” perchè, secondo il ricorrente, l’accertamento era basato unicamente su dichiarazioni rese da un terzo e la CTR avrebbe quindi errato nel ritenere che tali dichiarazioni avessero “un’indubbia rilevanza probatoria”;

3.2. la censura va disattesa in quanto nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del Giudice (cfr. Cass. nn. 29757/2018, 9080/2017);

3.3. la CTR ha correttamente dato conto, pertanto, delle ragioni che inducevano a attribuire rilevanza alle dichiarazioni raccolte da terzi circa il pagamento di canoni di locazione al contribuente non dichiarati, ponendole in relazione con gli altri elementi probatori valutati quali l’ingiustificata antieconomicità dell’attività di albergatore del ricorrente, la sua redditualità “oltremodo irrisoria… senza l’apporto di altri fonti economiche”, la circostanza che nelle annualità precedenti erano stati dichiarati redditi derivanti da locazione ben più elevati, il che rendeva non credibile la successiva concessione degli immobili in comodato gratuito;

4. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

5. stante il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia le spese della presente fase di giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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