Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2885 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11795/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
O.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 106/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 30.10.07, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di O.E. (che non si è costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, affermava che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile ad Irap perchè aveva esercitato la propria attività presso i clienti, solo con l’utilizzo degli strumenti essenziali al proprio lavoro.
Il ricorso, col quale l’Agenzia deduce che l’attività di agente di commercio ha natura imprenditoriale ed è perciò solo assoggettabile ad Irap prescindendo da ogni indagine in ordine alla sussistenza o meno di autonoma organizzazione, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 (alla quale è da equiparare l’attività di promotore finanziario) è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU. n. 12108 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010